Sul profilo teorico la distinzione è chiara, sotto quello pratico invece la differenza può essere “problematica”, a tal punto che crea una difficoltà di concreta applicazione di tale figura.

E’ il passo più rilevante che riguarda il concorso esterno all’associazione mafiosa secondo il gip di Catania, Gaetana Bernabò Distefano, applicato dal giudice nelle motivazioni con cui ha disposto il “non luogo a procedere” perché “il fatto non è previsto dalla legge come reato” dell’editore Mario Ciancio Sanfilippo.

Per il Gip la “creazione di una fattispecie di reato non può che essere demandata al legislatore che deve farsi carico di stabilire i confini di tale figure, secondo precisi criteri di ermeneutica giuridica” e non “lasciare all’interprete il compito di definire qualcosa che, allo stato, non è definibile”.

Di più: per il Gip di Catania, “la creazione del cosiddetto concorso esterno appare, purtroppo, una figura che si potrebbe definire quasi idealizzata nell’ambito di un illecito penale così grave per la collettività. Con ciò – scrive il Gip nelle motivazioni – non vuole dirsi che la zona grigia dei cosiddetti colletti bianchi sia una zona neutra, non passibile di controllo giurisdizionale. Si può affermare che il fenomeno è più delicato di quanto non si pensi, ed inoltre ha avuto un’evoluzione, in negativo, che negli anni Ottanta non si poteva neppure prevedere. In sostanza – osserva il Giudice – l‘intuizione di Giovanni Falcone e la conseguente creazione di una fattispecie di reato che potesse coprire la zona grigia della collusione con la mafia oggi non può che essere demandata al legislatore, il quale deve farsi carico di stabilire i confini di tali figure di reato, secondo precisi criteri di ermeneutica giuridica. Una volta individuata legislativamente tale fattispecie – osserva il Gip – sarà allora compito dell’interprete capire se il comportamento del singolo individuo vada ricompreso nella figura dell’associato mafioso o meno”.

Per il Gip il problema non è da poco. “Soprattutto perché – spiega – lascia all’interprete il compito di definire qualcosa che, allo stato, non è definibile”.

Secondo il Giudice la mancata certezza nella definizione del concorso esterno, che in astratto al momento potrebbe portare a contestare con maggiore chiarezza giuridica l’appartenenza a un clan, “non consente di sostenere l’accusa davanti al Tribunale”, proprio per la “difficoltà di ipotizzare il cosiddetto delitto di concorso esterno in associazione mafiosa”.

“In ultima analisi – scrive ancora il Gip – i singoli elementi indiziari non sono idonei a supportare l’accusa nel successivo giudizio per idoneità, carenza o contraddittorietà degli stessi”.

Per questo il Giudice dichiara “il non luogo a procedere” nei confronti di Mario Ciancio Sanfilippo, perché “il fatto non è previsto dalla legge come reato”.