A volte è la stessa legge a offrire al contribuente indifeso alcuni efficaci strumenti che lo tutelino dall’ operato, spesso discutibile, degli Enti riscossori. Considerato, tuttavia, l’esiguo risalto che a tali strumenti viene offerto, è pertanto compito degli operatori del diritto far sapere al cittadino che non sempre tutto è perduto.

Ci si riferisce in particolare a quella semisconosciuta disposizione emanata con la Legge Finanziaria del 2013, che prevede che entro 90 giorni dalla notifica di un qualsiasi atto da parte di un Ente della Riscossione, il cittadino possa, con una semplice istanza, bloccare tale azione. A questo punto, l’Ente incaricato della riscossione, trasmette l’istanza del contribuente all’Ente creditore, il quale entro i successivi 60 giorni, dopo aver esaminato le motivazioni dell’istanza, comunicherà al debitore l’esito di essa.

Fondamentale importanza allora assume l’art. 1 comma 537 nella parte in cui stabilisce che, non appena ricevuta l’istanza, i concessionari sono tenuti a sospendere ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo.

Ma la vera rivoluzione è un’altra ed è rappresentata dal comma 540 del medesimo art. 1, il quale prevede che “trascorsi 220 giorni dalla presentazione dell’istanza, senza che l’Ente creditore abbia risposto, le partite sono annullate di diritto.”. Si estingue, quindi, il debito.

Tuttavia, dalla lettera della norma alla realtà, le cose spesso cambiano, e non poco. In spregio a quanto appena sancito, Riscossione Sicilia e gli altri Enti della Riscossione, anziché arrestare la loro attività, procedono con la notifica dei successivi atti esecutivi.

Emblematico il caso affrontato dal Tribunale di Salerno con la sentenza n. 603/16, che ha accolto il ricorso di un contribuente avverso un pignoramento notificato da Equitalia nei suoi confronti. Afferma il giudice campano che, a seguito della presentazione da parte del contribuente dell’istanza prevista dalla legge, l’Ente della Riscossione, lungi dal procedere e notificare un pignoramento illegittimo, avrebbe dovuto arrestare immediatamente la sua attività per verificare quanto dichiarato dal contribuente e attendere la risposta dell’Ente creditore.

Nel caso specifico, non essendo mai arrivata alcuna risposta, si formava anche il silenzio assenso. Il giudice campano non ha pertanto dubbi; annulla le pretese creditorie e dichiara inefficace il successivo atto di pignoramento basato su un efficacia esecutiva dei ruoli che si sarebbe dovuta sospendere ex lege.

Augurandoci che il Fisco recepisca automaticamente le novità della legge Finanziaria per non costringere il cittadino ad intraprendere azioni giudiziarie evitabili, in assenza di uno spontaneo adeguamento alla legge da parte di Riscossione e degli altri Ente, è ancora necessaria una pronuncia del Giudice per ottenere la sospensione e perché no, l’annullamento di quanto chiesto illegittimamente.