Generiche o infondate cause di forza maggiore non possono essere per una compagnia aerea motivo di giustificazione per la cancellazione di voli o di pesanti ritardi nei collegamenti espletati.

Lo ha stabilito il Giudice di Pace di Mascalucia, Giuseppe Dibilio, che ha condannato la compagnia aerea spagnola low cost, Vueling al pagamento a favore di alcuni passeggeri dell’indennizzo previsto dai regolamenti dell’Unione europea.

Nella vicenda, che risale a giugno dello scorso anno, si trovarono anche coinvolti, come passeggeri, due dirigenti della Federconsumatori di Catania: Salvo Nicosia e Daniele Di Grazia. Per il primo, che la compagnia aerea, aveva rifiutato di “ri-proteggere” su un volo di altra compagnia, in partenza da Roma, propose poi un accordo transattivo, accollandosi tutte le spese che erano state sostenute dal passeggero. Insomma, il rifiuto della richiesta del passeggero, per una spesa di 130 euro, alla compagnia e’ poi costato 770 euro, comprese le spese legali. Per Daniele Di Grazia, in partenza da Catania, si e’ arrivati invece al processo.

La compagnia aerea Vueling aveva giustificato la sua inadempienza, imputandola all’incendio che, a Fiumicino, aveva comportato la temporanea chiusura del Terminal 3. La compagnia aveva, cioe’, invocato a propria giustificazione un fatto avvenuto un mese prima.

Il Giudice di Pace di Mascalucia, accogliendo la tesi difensiva degli avvocati Daniele Di Grazia e Antonino La Piana, non ha ritenuto che la chiusura del Terminal 3 potesse costituire una giustificazione in favore della compagnia aerea, anche perche’ l’incendio si era verificato, appunto, circa un mese prima.

La condotta della Compagnia aerea, che non aveva nemmeno informato i passeggeri della cancellazione, ha costituito motivo di responsabilita’ ai sensi dell’art. 1175 del Codice Civile. La sentenza del Giudice di pace stabilisce che “la compagnia convenuta aveva tutto il tempo per organizzare e sopperire ai disagi, cosa che invece non ha fatto”.

“Il pronunciamento del giudice – per la Federconsumatori di Catania – segna sicuramente un momento importante per la tutela del consumatore nei rapporti con le Compagnie aeree: viene infatti definito, in maniera inequivocabile, il concetto di ‘causa di forza maggiore’, troppo spesso abusato dalle compagnie aeree, per giustificare le loro inadempienze, derivanti, spesso, da negligenza o semplice disorganizzazione.

“Insomma, sottolinea la Federconsumatori di Catania, le compagnie aeree non possono piu’ barare sui loro disservizi, spesso molto gravi. In quei giorni, infatti, “migliaia di passeggeri furono lasciati in totale abbandono negli aeroporti italiani, senza alcuno avviso dei gravi ritardi o dei numerosi voli cancellati, con la generica scusa di cause di forza maggiore”.