“L’autonomia differenziata, al di là della legge da riequilibrare per non trascurare le aree più deboli del Paese, può anche essere un’opportunità di crescita per la Sicilia. Noi, come Area interna di Corleone, interpreteremo al meglio il nostro ruolo valorizzando le potenzialità dei territori con l’impegno dei sindaci”. A parlare è il sindaco di Corleone Nicolò Nicolosi nell’ambito del convegno sul tema “Autonomia differenziata e Pnrr: il ruolo delle aree interne per la coesione territoriale” organizzato giovedì 19 aprile alla Real casina di caccia di Ficuzza dall’associazione Westart e dall’università Cattolica di Milano, in collaborazione con il comune di Corleone e l’Area interna del Corleonese, del Sosio e del Torto di cui Nicolosi è presidente.

Esperti di diritto, sociologici ed economisti si sono confrontati con sindaci e amministratori sulle opportunità e sui rischi dell’autonomia differenziata, su come il Pnrr incida sui piccoli comuni ma soprattutto sugli ultimi strumenti normativi e di innovazione (monitoraggio civico, whistleblowing, cyber security) utili a prevenire eventuali attacchi ai dati sensibili degli enti.

“Per le aeree interne – dice il presidente di Westart Manfredi Mercadante – occorrerà integrare i servizi pubblici e in particolare i Lep, livelli essenziali delle prestazioni, senza creare discrimini tra aree urbane e aree interne, ma aiutando col gettito fiscale e perequativo i comuni più piccoli ad attingere risorse che rispecchino il fabbisogno sociale e territoriale. L’obiettivo della giornata di studi è rendere consapevoli i sindaci dei piccoli comuni su come gestire i propri servizi interni senza rischiare di rimanere scoperti”.

Per l’avvocato Stefano Antonio Scaduto, presidente del centro studi Alcide De Gasperi, “il disegno di legge di attuazione dell’autonomia differenziata – prevista dall’articolo 116, comma 3° della Costituzione – avrà effetti negativi sulla coesione territorale e sulle aree svantaggiate. Il motivo risiede nello strumento scelto dal disegno di legge per finanziare l’autonomia differenziata che è la compartecipazione delle regioni, che avranno ottenuto l’autonomia differenziata, al gettito di tributi statali, maturatisi nel loro territorio. Tale modalità di finanziamento ridurrà notevolmente le entrate del bilancio dello Stato che avrà meno risorse per finanziare i livelli essenziali delle prestazioni nelle regioni, che non avranno fatto ricorso all’autonomia differenziata, e sarà impossibilitato a destinare risorse aggiuntive per lo sviluppo economico e la coesione sociale delle aree svantaggiate e delle isole. Manca inoltre nel disegno di legge Calderoli un fondo perequativo nazionale a beneficio dei territori con minore capacità fiscale, benchè imposto dall’art. 119 della Costituzione. Il disegno di legge di attuazione dell’autonomia differenziata – conclude Scaduto – non solo non favorirà la coesione territoriale e le aree svantaggiate ma addirittura sarà un fattore di aumento dei divari territoriali e di danno per le aree svantaggiate del Paese”.

Al tavolo tecnico hanno partecipato, tra gli altri, il professore Andrea Piraino, già ordinario di istituzioni di diritto pubblico presso la facoltà di Giurisprudenza dell’università di Palermo, e la professoressa Nicoletta Parisi dell’università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Gli strumenti legali per la prevenzione dei rischi da reato nelle pubbliche amministrazioni sono stati approfonditi dall’avvocato Francesco Leone, fondatore dello Studio Legale Leone-Fell, e l’avvocato Marco Pasquale Marchese, responsabile del dipartimento Open Impresa.

“Le amministrazioni – spiega l’avvocato Leone – hanno bisogno di indicazioni metodologiche ispirate ai principali standard internazionali di risk management per progettare, realizzare e migliorare continuamente i propri sistemi di gestione dei rischi legali e, in particolare, del rischio corruttivo. Ad esempio – aggiunge l’avvocato Marchese – proprio per la parte relativa al rischio corruttivo, il whistleblowing, anche alla luce delle importanti novità introdotte dal decreto legislativo, rappresenta uno strumento concreto di prevenzione dal punto di vista sostanziale e non soltanto formale, e conseguentemente di repressione del fenomeno”. 

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