Approvata alla Camera la riforma della legge sull’assegno divorzile. Nessun voto contrario, 386 i voti favorevoli e 19 gli astenuti. Fondamentale il contributo di Forza Italia: accolti, infatti, nel corso dell’esame in aula tre emendamenti, prima firmataria Giusi Bartolozzi, migliorativi del testo all’esame. Ispirato al favor libertatis è l’emendamento che ha introdotto la possibilità di ottenere, in sede giudiziale ed a richiesta di parte, che il Presidente riservi di riferire immediatamente al collegio per la pronuncia della sentenza non definitiva relativa allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Questa anticipazione è volta a definire con maggiore sollecitudine lo status della coppia in conflitto tanto che è precisato che “Appena formatosi il giudicato, si applica la previsione di cui all’articolo 10”; il giudice dovrà, cioè, ordinare all’ufficiale di stato civile di procedere alle prescritte iscrizioni nei registri di stato civile.

Senza una tale anticipazione, la richiesta sullo status formalizzata da uno dei coniugi si trasformava in uno strumento nelle mani dell’altro coniuge il quale, non avendo interesse alla rapida definizione del giudizio, ostacolava la controparte  così ritardando la decisione, al fine di ricavarne maggiori vantaggi economici.

“La novella impedirà di poter procrastinare a tempo indeterminato il momento della recisione del vincolo coniugale, che si traduceva, nei fatti – dice Bartolozzi – in un ostacolo alla costituzione di una nuova famiglia in violazione di un diritto fondamentale dell’individuo ricompreso tra quelli riconosciuti dalla CEDU (Art. 12) e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (Art. 9). Si tratta, quindi, di questione di primaria importanza perchè, nelle prassi più frequenti di molti Tribunale italiani, la decisione sullo status veniva rimandata al momento in cui la causa – tutta – era matura per la decisione e dunque a distanza di moltissimo tempo dalla data di deposito del ricorso. Infine, l’impugnazione immediata impedirà l’utilizzo della riserva d’appello ai fini dilatatori, confermando, in tal modo, ulteriormente, la volontà del legislatore italiano a garantire l’acquisizione rapida dello stato libero”.

La Camera ha accolto una ulteriore proposta emendativa al testo di legge che introduce quale criterio preminente, tra i criteri di quantificazione dell’assegno divorzile, la durata del matrimonio, con ciò intendendosi il periodo intercorrente tra la data di celebrazione e la data in cui viene emessa l’ordinanza presidenziale si sensi dell’articolo. 708 cpc. La previsione normativa ha il fine di evitare che i tempi dei processi vadano in danno del coniuge obbligato alla corresponsione dell’assegno e risponde al principio di “autoresponsabilità” economica degli ex coniugi dopo la pronuncia di divorzio.

Questo è, infatti, il canone che nella valutazione dei giudici della famiglia ha già valore di discrimine prevalente nei giudizi di determinazione quantitativa dell’assegno.

Ed ancora, approvato in Aula l’emendamento di Forza Italia che precisa la natura “obbligatoria” dell’assegno divorzile, anche in considerazione della coercibilità del relativo adempimento. Da ultimo, approvato un Ordine del giorno di Forza Italia sull’introduzione dei patti prematrimoniali.

Attualmente il nostro ordinamento attribuisce ai coniugi una limitata autonomia nel regolamentare convenzionalmente il solo regime patrimoniale (comunione o separazione dei beni); l’articolo 162, terzo comma, del codice civile, infatti, prevede la possibilità di stipulare convenzioni matrimoniali aventi contenuto patrimoniale «in ogni tempo» e dunque anche prima del matrimonio, evidentemente sottoposte alla condizione della stipula dello stesso matrimonio. Accordi prematrimoniali di contenuto più ampio, diffusi nel mondo anglosassone, sono ad oggi banditi nel nostro ordinamento per nullità della causa, quando invece con la loro introduzione si consentirebbe ai coniugi di disciplinare anticipatamente i propri rapporti patrimoniali in vista di un’eventuale separazione o divorzio.

“Il nostro obiettivo – spiegano i promotori dell’emendamento -, è proprio quello di evitare che la trattazione delle conseguenze patrimoniali della separazione o del divorzio avvenga nella fase patologica del matrimonio, fase in cui difficilmente si potrebbe raggiungere un accordo che, sia pur contemperando le esigenze di entrambi i coniugi, sia realmente in grado di soddisfarle; al contempo, una simile previsione ha un potente impatto deflattivo sul contenzioso che ruota attorno allo scioglimento dei matrimoni e delle unioni civili: gran parte delle controversie trovano la propria ragion d’essere e del proprio perdurare, proprio sul quantum dell’assegno di mantenimento a favore del richiedente. Per tali motivi abbiamo impegnato il Governo ad adottare misure legislative volte ad introdurre la possibilità per i coniugi di regolamentare anticipatamente i propri rapporti patrimoniali in vista di un’eventuale separazione o divorzio, realizzando anche una funzione deflattiva ed acceleratoria dei procedimenti di cui alla legge legge n. 898 del 1970”.

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