È punibile per rifiuto di atti d’ufficio la bidella che si rifiuta di cambiare il pannolino a un’alunna disabile. Così la Corte di cassazione, con la sentenza n. 22786/16, depositata ieri ha rigettato il ricorso di tre collaboratrici scolastiche confermando per la loro condotta di rifiuto la conseguente imputazione ex articolo 328 del Codice penale. Nonostante l’intervenuta prescrizione il ricorso per Cassazione puntava a ottenere una sentenza assolutoria dal reato ascritto e la cancellazione del risarcimento alla parte civile.

L’esistenza del dovere. Le bidelle della scuola materna avevano sostenuto non solo di non essere pubblici ufficiali, ma anche di non avere un dovere specifico a eseguire tali attività di cura dell’igiene personale dell’alunna. Inoltre, invocavano comunque la sussistenza della causa di non punibilità, per errore di fatto, prevista dall’articolo 47 del Codice penale. E, anzi, nonostante non ci fosse alcun obbligo specifico, facevano rilevare di aver effettuato il cambio del pannolino sull’alunna disabile, dopo specifiche insistenze del dirigente scolastico. Questa sollecitazione, per la Cassazione, dimostra anzi che non ci fosse alcun errore scusabile nella rilevanza, anche penale, della loro condotta.

Il pubblico servizio e il Contratto collettivo di lavoro nazionale. La Cassazione ha condiviso la linea della Corte di appello che aveva ribaltato la sentenza assolutoria del tribunale. Infatti, va detto che sulla corretta interpretazione dell’articolo 47 del nuovo contratto collettivo nazionale ancora vigente sussiste più di una polemica e proprio su questa questione del cambio del pannolino agli alunni della scuola materna. Tra le mansioni generali dei collaboratori scolastici, cioè gli ex bidelli, vi è anche la cura «nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale», così come l’assistenza agli alunni disabili. Ma per attività intime come quelle del cambio del pannolino le ricorrenti sostenevano che ci volesse l’esplicita attribuzione della mansione, dopo una formazione – che mai avevano ricevuto- e dietro compenso ad hoc.

Non è questa la tesi sposata dalla Cassazione che ha anzi intravisto nella sollecitazione del dirigente scolastico la piena consapevolezza delle ricorrenti di aver rifiutato il compimento di quello che è un dovere del loro ufficio. La Cassazione precisa che se è vero che i bidelli sono in primis chiamati a prestazioni meramente materiali essi hanno anche doveri di vigilanza e sorveglianza in generale e di assistenza agli alunni disabili, in particolare. Il loro ruolo collaborativo con i doveri principali affidati agli insegnanti e ai dirigenti delle scuole fa sì che, proprio nei limiti dell’espletamento di tali mansioni, i bidelli risultino incaricati di pubblico servizio. In tale ambito il mero rifiuto realizza il reato contestato.