Secondo una sentenza della Cassazione, le testimonianze degli agenti, l’odore dell’alcol o l’incapacità del conducente di rispondere adeguatamente alle domande sono sufficienti per provare lo stato di ebbrezza. Questo verdetto, riportato dal Messaggero, segnala un cambiamento significativo nelle procedure di accertamento.
Elementi sintomatici e obiettivi
I giudici della Cassazione hanno chiarito che per verificare l’ubriachezza bastano elementi “obiettivi e sintomatici“. Non è quindi più indispensabile l’alcoltest per confermare che il tasso alcolemico superi la soglia legale di 1.5. Questo significa che l’accertamento può avvenire anche senza un test alcolimetrico, basandosi su segni evidenti di intossicazione.
Rigetto del ricorso
La sentenza è stata emessa in seguito al ricorso di un automobilista di Brescia. La Cassazione ha respinto il ricorso, sostenendo che l’esame strumentale non è una prova legale necessaria. La concentrazione alcolica può essere accertata attraverso elementi sintomatici, come stabilito dall’articolo 186 del Codice della strada.
Motivazioni congrue
Per i giudici, le testimonianze sono considerate congrue motivazioni per stabilire la presenza di alcol nel sangue, anche in assenza di un alcoltest. Nella sentenza, viene specificato che il giudice può basare la propria convinzione su “adeguati elementi obiettivi e sintomatici”, come nel caso dell’automobilista bresciano, il cui stato comatoso e di alterazione erano chiaramente riconducibili a un consumo elevato di alcol, superiore alla soglia di 1.50.
Conclusioni della sentenza
La Cassazione ha concluso che, in mancanza di un esame alcolimetrico valido, il giudice può trarre il proprio convincimento basandosi su elementi obiettivi e sintomatici di ebbrezza, che nel caso specifico sono stati individuati nel comportamento del conducente al momento dell’intervento delle forze dell’ordine.
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