La libertà costituzionale di manifestazione del pensiero e “di formulazione di critica nei confronti di chi esercita funzioni pubbliche” comprende “il diritto di critica giudiziaria ossia l’espressione di dissenso, anche aspro e veemente, nei confronti dell’operato di magistrati i quali, in quanto tali, non godono di alcuna immunità, nonché degli atti da costoro compiuti”.

Lo scrive il giudice di Milano Maria Teresa Guadagnino nelle motivazioni della sentenza con cui a dicembre ha assolto il giornalista e fondatore de ‘il Foglio’ Giuliano Ferrara accusato di diffamazione. Ferrara era a processo per un articolo scritto nel 2014 nel quale parlava dell’inchiesta sulla ‘trattativa Stato-mafia’ della Procura di Palermo e del pm titolare Nino Di Matteo, che lo aveva querelato e parte civile nel processo. Per il giudice è “lecito che un giornalista esprima la propria opinione in merito a un processo così rilevante, anche sotto il profilo politico, criticando metodi utilizzati e/o risultati ottenuti dai magistrati”.

Ferrara era stato assolto con la formula “perché il fatto non costituisce reato”. Nell’articolo, come si legge nell’imputazione, il giornalista parlando del processo davanti alla Corte d’Assise di Palermo ed “in relazione alle minacce proferite” dal boss Totò Riina nei confronti di Di Matteo, aveva “qualificato l’attività di indagine diretta” dal pm “come ‘spaventosa messa in scena’ che sarebbe stata predisposta ed avviata per perseguire finalità politiche e con l’intento di danneggiare l’immagine dell’allora presidente della Repubblica Giorgio Napolitano”.

Il giudice fa notare, prima di tutto, che si tratta “di un editoriale, ovverosia di un articolo che ha la funzione di esprimere il punto di vista della testata”. E che non è “un articolo di cronaca giudiziaria”, ma “una riflessione sulle implicazioni del processo Trattativa Stato-Mafia” nella quale “Ferrara esprime il proprio dissenso sulla visione politico-giudiziaria in ordine alla lotta alla mafia”.

Il diritto di critica, spiegano le motivazioni, “si concretizza dunque nella espressione di un giudizio o, più genericamente, di un’opinione che, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva”. E i limiti “della critica alle istituzioni giudiziarie sono preordinati a garantirne la difesa da attacchi sprovvisti di fondamento, ma tali limiti non sussistono qualora la critica” riguardi inchieste “giudiziarie aventi innegabile effetto politico”.

E, quindi, non è censurabile nemmeno “il riferimento nell’ultima parte dell’articolo al ‘rito palermitano’ e alla ritenuta mancanza di serietà delle inchieste giudiziarie”. Il giornalismo “scomodo e polemico di Ferrara”, conclude il giudice, non persegue “l’obiettivo di ledere l’onore e la reputazione” ma solo quello di “criticare e disapprovare alcuni fatti e comportamenti connessi al processo che ancora si sta svolgendo presso la Corte d’Assise di Palermo”.