In questo mese di maggio sarà la volta del DL Aprile e girano le prime indiscrezioni sul contenuto. Il Decreto Legge conterrà 44 norme per il sostegno ai redditi e la protezione del lavoro. Da un lato ci sarà il rinnovo delle misure già previste con il decreto Cura Italia, dall’altro l’introuzione del Rem, il Reddito di Emergenza. Inoltre, dovrebbe essere confermato lo stop per altri tre mesi ai licenziamenti e altri 15 giorni di congedi speciali, nonché 600 euro di bonus per i babysitter.

REDDITO DI EMERGENZA

Innanzitutto, sarà istituito il Reddito di Emergenza «quale misura di sostegno al reddito per i nuclei familiari in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19». Le domande per il REM potranno essere presentate entro il termine del mese di luglio 2020. Mentre, per quanto concerne l’importo, si parla di un massimo non  superiore a 800 euro con erogazione di tre mensilità a partire dal mese in cui è stata presentata la domanda.

Il REM sarà riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della domanda e nelle mensilità in cui il beneficio viene erogato, salvo diversa specificazione, dei seguenti requisiti: residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio; un valore del reddito familiare, nel mese precedente la richiesta del beneficio e in ciascuna mensilità che precede le erogazioni successive, inferiore a una soglia pari all’ammontare del beneficio; un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2019 inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000; un valore dell’Indicatore della situazione economica equivalente (Isee) inferiore a 15.000 euro.

CENTRI ESTIVI

Detrazione fino a 300 euro per i centri estivi dei figli fino a 16 anni. La detrazione varrà «limitatamente all’anno 2020» per i contribuenti con reddito complessivo fino a 36.000 euro e «potrà essere usufruita nei limiti dell’ammontare non coperto da eventuali altri contributi pubblici».

REDDITO DI CITTADINANZA

Cambiano i parametri per i requisiti di accesso al reddito di cittadinanza «in relazione alla situazione di crisi economica e sociale determinata dall’emergenza epidemiologica». Nella bozza si legge: «La soglia del valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (Isee) di cui al numero 1) è incrementata da 9.360 euro a 10.000 euro; 2) la soglia del valore del patrimonio immobiliare di cui al numero 2), è incrementata da 30.000 euro a euro 50.000; 3) la soglia del valore del patrimonio mobiliare di cui al numero 3) è incrementata da 6.000 euro a 8.000 euro oltre agli incrementi ivi previsti».

INDENNITÀ PER I LIBERI PROFESSIONISTI

«Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di cui all’articolo 27 del decreto-legge 18 marzo del 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020. Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019, è riconosciuta una indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro».

CASSA INTEGRAZIONE

«I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19 possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale ’emergenza Covid-19′ per una durata massima di diciotto settimane, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020».

STOP AI LICENZIAMENTI

Stop ai licenziamenti, dai 60 giorni previsti dal decreto di 17 marzo, portato a 5 mesi. Inoltre, «il datore di lavoro che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo può revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale in deroga» dalla data in cui abbia avuto efficacia il licenziamento. «In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro».

Articoli correlati