C’è la data per l’avvio dell’elezione del presidente della Repubblica.

Roberto Fico, presidente della Camera dei deputati, infatti, sentito il presidente del Senato della Repubblica, Maria Elisabetta Alberti Casellati, ha convocato il Parlamento in seduta comune, con la partecipazione dei delegati regionali, lunedì 24 gennaio, alle ore 15. L’avviso di convocazione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di oggi.

Fico, su Facebook, ha affermato: ” Ho convocato il Parlamento in seduta comune per l’elezione del Presidente della Repubblica il 24 gennaio alle ore 15. L’avviso sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di oggi. Come da prassi, questa mattina ho inviato la comunicazione ai presidenti dei Consigli regionali, che dovranno scegliere i propri delegati, e al presidente Mattarella”.

E ancora: “Nelle prossime due settimane, all’attività ordinaria della Camera si affiancherà quella di preparazione al voto. Siamo al lavoro insieme al collegio dei questori per definire l’organizzazione e le misure per garantire la piena operatività e sicurezza del voto”.

Come si elegge il Capo dello Stato

Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, con la partecipazione dei delegati eletti dai Consigli regionali. Ogni Consiglio regionale elegge tre delegati in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d’Aosta ha un solo delegato (artt. 55 e 83, Cost.).

La convocazione in seduta comune del Parlamento e dei delegati regionali per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica è effettuata trenta giorni prima che scada il termine del suo mandato. La convocazione è effettuata dal Presidente della Camera dei deputati. Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, l’elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica (art. 85, Cost.).

L’elezione ha luogo per scrutinio segreto. Nei primi tre scrutini è richiesta la maggioranza di due terzi della assemblea; dal quarto è sufficiente la maggioranza assoluta. Il Presidente e l’Ufficio di Presidenza del Parlamento in seduta comune sono quelli della Camera dei deputati (art. 63, secondo comma, Cost.).

Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune si applica il Regolamento della Camera dei deputati. Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune (art. 91, Cost.).