In una circolare inviata dal Viminale ai Prefetti si legge, a proposito della Fase 2 della riaperture di alcune attività, che è ribadito «l’obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, compresi i mezzi di trasporto, e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire il mantenimento della distanza di sicurezza». Tuttavia, «non sono soggetti a tale obbligo i bambini al di sotto dei sei anni e i soggetti con forme di disabilita’ non compatibili con l’uso delle mascherine».

«Per quanto riguarda il termine congiunti si evidenzia che l’ambito cui si riferisce tale espressione può ricavarsi in modo sistematico dal quadro normativo e giurisprudenziale», riporta la circolare che aggiunge: «Alla luce di tali riferimenti deve ritenersi che la definizione ricomprenda i coniugi, i rapporti di parentela, affinità e di unione civile, nonché le relazioni connotate da duratura e significativa comunanza di vita e di affetti».

Capitolo spostamenti: da domani, lunedì 4 maggio, persisterà il divieto di spostarsi da una Regione all’altra, tranne nei casi di assoluta urgenza e per motivi di salute. Nel dettaglio, nella circolare si parla di «divieto di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblico o privato, in una regione diversa» rispetto a quella in cui attualmente ci si trova. In ogni caso «una volta rientrati» nella Regione di appartenenza «non saranno consentiti spostamenti al di fuori dei confini» della stessa Regione «in cui ci si trova». In pratica, una volta che si rientra, non si può tornare più indietro. Importante, segnalare che il Ministero ha affermato che la valutazione dei casi concreti «dovrà essere affidata ad un prudente ed equilibrato apprezzamento…che conduca ad un’applicazione coerente delle disposizioni contenute» nel DPCM.

Il Viminale ha anche specificato che «le circostanze giustificative di tutti gli spostamenti ammessi, in caso di eventuali controlli, posso essere forniti nelle forme e nelle modalità consentite. La giustificazione per motivi di lavoro può essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o idonei) idonea a dimostrare la condizione idonea».

A proposito, poi, degli allenamenti individuali anche per gli sport di squadra: «Sulla base di una lettura sistemica delle varie disposizioni, suffragata da un orientamento condiviso in sede interministeriale, si ritiene sia comunque consentita, anche agli atleti e non, di discipline non individuali, come a ogni cittadino, l’attività sportiva individuale, in aree pubbliche o private, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri e rispettando il divieto di ogni forma di assembramento». Le squadre di calcio, quindi, potranno riprendere gli allenamenti individuali nei rispettivi centri sportivi.

Da segnalare, infine, che non c’è stato alcun riferimento al modulo di autocertificazione per gli spostamenti nella circolare.

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