Dal 1° gennaio 2027 sbagliare la dichiarazione di Imu, Tari e degli altri tributi locali costerà meno. Per la dichiarazione infedele la sanzione sarà pari al 40% dell’imposta non versata, mentre oggi oscilla tra il 50% e il 100%. Per l’omessa dichiarazione sarà del 100% del tributo, contro una forbice attuale che va dal 100% al 200%. I nuovi importi però riguarderanno soltanto le violazioni commesse dal 2027 in poi.

Cosa prevede il decreto legislativo 147/2026

Le modifiche si trovano nell’articolo 12 del decreto legislativo n. 147 del 7 agosto 2026, attuativo della riforma fiscale. Il testo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’11 agosto ed è in vigore dal giorno successivo. Il comma 9 fissa al 1° gennaio 2027 la decorrenza delle nuove sanzioni.

Come ricostruisce La Legge per Tutti, le nuove regole valgono per:

  • Imu (articolo 1, comma 775, della legge 160/2019);
  • Tari (articolo 1, commi 696 e 697, della legge 147/2013);
  • imposta di soggiorno (articolo 4 del decreto legislativo 23/2011);
  • contributo di soggiorno (articolo 4, comma 5-ter, del decreto legge 50/2017).

Sanzioni fisse, i Comuni non potranno più graduarle

Oggi i Comuni scelgono la percentuale della multa all’interno di una forbice. Dal 2027 la percentuale la fisserà la legge e gli uffici non potranno più modularla. In entrambi i casi è previsto un minimo di 50 euro.

La Legge per Tutti fa due esempi:

  • un’imposta non versata di 1.000 euro per dichiarazione infedele oggi comporta una multa tra 500 e 1.000 euro, che dal 2027 sarà di 400 euro;
  • una Tari da 800 euro mai dichiarata oggi costa tra 800 e 1.600 euro di sanzione, che dal 2027 sarà di 800 euro.

La dichiarazione infedele riguarda, per esempio, metrature sbagliate o dati incompleti, come spiega Il Fatto Quotidiano.

Chi ha sbagliato prima del 2027 non avrà lo sconto

Il taglio non è retroattivo. Chi ha commesso una violazione negli anni passati non potrà chiedere le nuove percentuali, nemmeno se l’accertamento gli arriverà quando la riforma sarà già in vigore. Conta la data della violazione, non quella in cui l’atto viene notificato.

Secondo La Legge per Tutti, il principio del favor rei (articolo 3 del decreto legislativo 472/1997) trova un limite nella deroga temporale decisa dal legislatore. Il sito richiama un precedente analogo: l’articolo 5 del decreto legislativo 87/2024, che aveva fissato la decorrenza delle nuove regole al 1° settembre 2024.

Tari, un termine unico di 90 giorni per le dichiarazioni

Dal 2027 arriva anche un termine nazionale di 90 giorni per comunicare l’inizio dell’occupazione di un immobile, una variazione della superficie o la cessazione dell’utenza. Vale per le utenze domestiche e non domestiche e sostituisce le scadenze che finora ogni Comune fissava in autonomia.

Ravvedimento operoso anche dopo i controlli

Cambia anche il ravvedimento operoso. Finora un controllo, un’ispezione o un verbale del Comune impedivano al contribuente di mettersi in regola con le sanzioni ridotte. Dal 2027 i tributi locali si allineano a quelli statali: si potrà regolarizzare la propria posizione anche dopo l’avvio delle verifiche o la contestazione delle violazioni. L’unico limite sarà la notifica dell’avviso di accertamento esecutivo. Si potrà anche pagare a rate, con la riduzione applicata a ogni quota versata.

Avvisi bonari e 60 giorni per rispondere

Prima di emettere atti esecutivi o di applicare le sanzioni piene, i Comuni dovranno inviare comunicazioni preventive o avvisi bonari che segnalano le anomalie trovate nelle banche dati. Il contribuente avrà 60 giorni per rispondere, presentare documenti o pagare quanto manca, con sanzioni molto più leggere.

Cosa è già cambiato dal 2024

La Legge per Tutti ricorda anche le regole in vigore dal 1° settembre 2024 per omessi o tardivi versamenti (decreto legislativo 87/2024, articolo 13 del decreto legislativo 471/1997):

  • la sanzione ordinaria è passata dal 30% al 25% delle somme non versate;
  • con un ritardo fino a 90 giorni la sanzione è del 12,5% (prima era del 15%);
  • per un ritardo da 1 a 15 giorni si applica lo 0,8333% per ogni giorno.

Sono sanzioni ordinarie, a cui si applicano poi le riduzioni del ravvedimento operoso.

Il cumulo giuridico (articolo 12 del decreto legislativo 472/1997) prevede un’unica sanzione, quella della violazione più grave, aumentata dalla metà al triplo. Con tre violazioni da 500 euro, per esempio, la somma delle singole sanzioni sarebbe di 1.500 euro, mentre con il cumulo e l’aumento minimo della metà si scende a 750 euro. Per le violazioni dei tributi locali che riguardano più annualità, commesse dal 1° settembre 2024, il decreto 87/2024 prevede in genere una sanzione distinta per ogni anno.