Un padre pensionato, vedovo, si ritrova a dover lasciare la casa in cui viveva perché la figlia, proprietaria dell’immobile dal 2011 grazie a una donazione dei genitori, ha deciso di venderlo. La rottura arriva nel 2022, la situazione precipita nel giugno 2023 e alla fine l’uomo porta tutto davanti al Tribunale di Ravenna chiedendo la revoca della donazione per ingratitudine e un risarcimento da 128mila euro. Il giudice Pierpaolo Galante respinge ogni richiesta. La sentenza, resa nota ieri, 30 aprile, stabilisce con chiarezza un principio che molti ignorano: ciò che è stato donato appartiene al donatario in modo definitivo, e il comportamento ingrato, da solo, non è sufficiente a rimettere in discussione un atto di liberalità.

La storia: una casa, una donazione e un comodato che dura anni

Tutto comincia nel 2011. I due coniugi acquistano un immobile in provincia di Ravenna e lo intestano alla figlia. È un gesto che in molte famiglie italiane viene percepito come naturale, quasi ovvio: i genitori aiutano i figli a costruirsi un futuro e la casa è lo strumento più tangibile di questo sostegno.

Qualche anno dopo muore la madre. Il padre, rimasto vedovo, continua a vivere nell’immobile in regime di comodato d’uso gratuito, un accordo informale che funziona finché i rapporti familiari reggono. Nel 2022 la figlia comunica la volontà di vendere l’immobile, concedendo inizialmente al padre un anno di tempo per trovare una nuova abitazione e offrendosi di aiutarlo nella ricerca.

Il clima però cambia. Nel giugno 2023 la situazione si deteriora in modo brusco: la donna si presenta nella casa, rimuove gli elettrodomestici e, stando al racconto del padre, minaccia di chiamare i carabinieri per accelerare il suo allontanamento. Per il pensionato questo è il punto di non ritorno. Cita la figlia in giudizio chiedendo la revoca della donazione per ingratitudine, invocando l’articolo 801 del Codice Civile, e quantifica in 128mila euro il danno subito.

La sentenza: l’ingratitudine non è sufficiente

Il giudice Pierpaolo Galante rigetta le richieste di entrambe le parti. Per quanto riguarda il padre, la sentenza esclude che il comportamento della figlia integri la “ingiuria grave” prevista dalla legge come presupposto per la revoca della donazione.

Due elementi risultano decisivi. Il primo: la figlia aveva informato il genitore con largo anticipo della decisione di vendere, lasciandogli tempo sufficiente per organizzarsi. Il secondo: si era attivata concretamente per aiutarlo a trovare una soluzione abitativa alternativa. Questo comportamento, secondo il giudice, è incompatibile con quella “perversa animosità” che la giurisprudenza richiede per configurare l’ingratitudine rilevante ai fini della revoca.

La sentenza non risparmia critiche sul piano umano: il comportamento della figlia viene definito “non esente da censure”. Ma la valutazione morale e quella giuridica seguono binari separati. Ciò che sul piano etico può apparire ingrato non supera automaticamente la soglia legale richiesta dall’articolo 801. Quello che conta, ai fini della revoca, è la dimostrazione di un sentimento di avversione radicata e duratura verso il donante, non episodi singoli per quanto dolorosi.