Ultimi giorni per accedere alla riammissione prevista dalla Rottamazione-quater. I contribuenti che sono decaduti dalla definizione agevolata per mancato, insufficiente o tardivo pagamento delle rate previste, possono presentare domanda entro il 30 aprile 2025 sul sito dell’Agenzia delle entrate-Riscossione (www.agenziaentrateriscossione.gov.it). La riammissione è stata introdotta con la Legge n. 15/2025, di conversione del Decreto Milleproroghe (DL n. 202/2024).

Come presentare la domanda

La richiesta deve essere effettuata online utilizzando il servizio “Riammissione Rottamazione-quater”, disponibile sia in area riservata che in area pubblica del sito dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.

Area riservata

Accedendo con Spid, Cie o Cns (oppure Entratel per gli intermediari fiscali), il sistema mostra automaticamente le cartelle e gli avvisi idonei alla riammissione, che possono essere selezionati e inclusi nella domanda in modo guidato e immediato.

Area pubblica

In quest’area è necessario compilare un form online, allegare un documento di riconoscimento e indicare:

  • il numero della comunicazione delle somme dovute ricevuta in occasione dell’adesione alla Rottamazione-quater;
  • i numeri delle cartelle/avvisi per i quali si richiede la riammissione.

In caso di smarrimento della comunicazione, è possibile richiederne copia attraverso le modalità specificate sul sito dell’Agenzia.

I tempi del piano di pagamento

Chi presenterà la domanda entro i termini riceverà, entro il 30 giugno 2025, una comunicazione contenente:

  • l’importo dovuto;
  • i moduli di pagamento;
  • il piano di pagamento selezionato in fase di richiesta.

Sarà possibile scegliere tra:

  • versamento unico, da effettuarsi entro il 31 luglio 2025;
  • pagamento rateale, con un massimo di 10 rate così distribuite:
    • 1ª rata: 31 luglio 2025
    • 2ª rata: 30 novembre 2025
    • Rate successive: 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre degli anni 2026 e 2027.

Cos’è la Rottamazione-quater

La Rottamazione-quater è una misura di definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022, introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 (n. 197/2022). Prevede la possibilità di pagare solo:

  • il capitale;
  • il rimborso delle spese per le procedure esecutive e i diritti di notifica.

Non sono invece dovute:

  • le sanzioni;
  • gli interessi iscritti a ruolo;
  • gli interessi di mora;
  • l’aggio.

Per le multe stradali e altre sanzioni amministrative (non tributarie o contributive), non si devono corrispondere:

  • gli interessi, comprese le cosiddette maggiorazioni;
  • l’aggio.