Dal 30 aprile il modello 730 precompilato è consultabile nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate e dal 15 maggio sarà possibile modificarlo o inviarlo. Per milioni di contribuenti italiani, la stagione dichiarativa porta con sé una novità concreta sulle spese mediche: chi accetta i dati già caricati dal Sistema Tessera Sanitaria senza modificarli non è più obbligato a conservare e consegnare gli scontrini. La regola, introdotta dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 29 ottobre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10 novembre, si applica alle spese sostenute nel 2025 e produce effetti sulla dichiarazione da presentare nel 2026.
La semplificazione ha però una contropartita netta: chi interviene sui dati precaricati – anche solo per correggere un importo o aggiungere una spesa non registrata dal sistema – si espone a controlli automatici. E questa volta non si tratta di verifiche a campione.
Come funziona il nuovo sistema di controllo
Il meccanismo alla base della novità è un incrocio sistematico e centralizzato tra i dati presenti nel Sistema Tessera Sanitaria e quelli che il contribuente indica nella propria dichiarazione. Farmacie, medici di base, strutture ospedaliere pubbliche e private accreditate, laboratori e studi specialistici sono obbligati per legge a trasmettere al sistema tutte le spese sostenute dai pazienti. Da quest’anno la frequenza di trasmissione cambia: si passa dalla cadenza mensile a quella annuale, con scadenza al 31 gennaio di ogni anno, una semplificazione per i soggetti erogatori, che però non riduce affatto la capacità di controllo del Fisco.
Questi dati confluiscono automaticamente nella dichiarazione precompilata, che l’Agenzia delle Entrate rende disponibile ogni anno. Il risultato è che il Fisco già sa, prima che il contribuente apra il proprio 730, quante e quali spese sanitarie ha sostenuto. Se i dati inseriti in dichiarazione non coincidono con quelli trasmessi dalle strutture, scatta un alert automatico. Il funzionario dell’Agenzia potrà verificare il codice fiscale del contribuente o del familiare a carico, i dati del soggetto erogatore, la tipologia di spesa, l’importo, la data del pagamento e la modalità, distinguendo tra tracciabile e contante.
La distinzione che conta: accettare o modificare
Per il contribuente, la logica del nuovo sistema si articola attorno a una scelta:
Se si accetta la precompilata senza toccare le spese mediche già caricate, i dati sono certificati alla fonte – dalla farmacia, dal medico, dalla struttura – e il contribuente non è tenuto a esibire scontrini cartacei in caso di controllo formale. La documentazione è già nel sistema.
Se si modifica la precompilata – aggiungendo una spesa non presente, eliminando una voce o correggendo un importo – quella modifica diventa il punto di partenza per una verifica. In questo caso bisogna poter dimostrare tutto con documenti validi: scontrino parlante, ricevuta o fattura. Anche una correzione fatta in buona fede, se non supportata da prove, può portare all’applicazione di sanzioni amministrative e al recupero delle imposte non versate.
Chi si rivolge a un CAF o a un professionista abilitato deve in ogni caso consegnare la documentazione relativa alle spese che porta in detrazione, anche quelle già presenti nel sistema. L’obbligo non decade per chi si affida all’assistenza fiscale: gli scontrini parlanti, le fatture e le ricevute restano lo strumento di prova indispensabile in caso di contestazione.
Cosa rientra nei controlli: tutte le voci detraibili
I controlli non si limitano a una categoria specifica. Rientrano nel perimetro delle verifiche tutte le spese sanitarie che danno diritto alla detrazione: farmaci, visite specialistiche, esami diagnostici, dispositivi medici e spese veterinarie. La misura della detrazione rimane invariata: 19% della spesa sostenuta, con una franchigia di 129,11 euro che resta a carico del contribuente, cioè, solo la parte eccedente quella soglia viene presa in considerazione per il calcolo del rimborso.
Vale la pena ricordare che le spese mediche possono ancora essere pagate in contanti e restare detraibili – diversamente da molte altre categorie di spesa – ma soltanto se erogate da strutture o professionisti accreditati con il Servizio Sanitario Nazionale. Il pagamento in contanti presso soggetti non accreditati non dà invece diritto alla detrazione.
L’opposizione alla trasmissione dei dati: una strada ancora percorribile
Esiste la possibilità di opporsi alla trasmissione automatica dei propri dati sanitari al sistema: si può fare attraverso il portale del Sistema Tessera Sanitaria, accedendo con SPID o con la tessera sanitaria TS-CNS. Chi esercita l’opposizione non perde il diritto alla detrazione, ma si assume l’onere di dimostrare ogni singola spesa: in assenza dei dati nel sistema precompilato, il contribuente dovrà portare autonomamente tutta la documentazione.
Per le spese del 2025, tuttavia, i termini per l’opposizione sono già scaduti. Chi intende avvalersene per le spese future dovrà monitorare le scadenze previste per il 2026.






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