Il Tribunale di Termini Imerese ha riconosciuto il diritto di precedenza ex art. 33, V comma, della L. 104/1992 a quattro docenti assunte con la legge 107/2015, che erano state assegnate in fase di mobilità in sedi lontane dai Comuni di residenza dei disabili da assistere . La causa è stata curata dagli avvocati Alessio Ardizzone e Christian Conti.

“Come certamente è noto nella mobilità 2016/2017 il MIUR aveva vietato ai docenti che assistevano parenti ed affini sino al terzo grado portatori di handicap grave, di poter richiedere la precedenza ex art. 33, V comma, L. 104/1992 nella fase mobilità, limitando tale possibilità solo nella successiva fase delle assegnazioni provvisorie – spiegano i legali -. Nella mobilità 2017/2018, invece, il MIUR aveva consentito solo ai richiedenti la mobilità provinciale di poter usufruire della precedenza ex art. 33, V comma, L. 104/1992 per l’assistenza ai parenti ed affini sino al terzo grado portatori di handicap grave, escludendola illogicamente e illegittimamente per i docenti richiedenti movimenti interprovinciali”.

“Tali ordinanze sono da considerarsi fondamentali e per certi versi rivoluzionarie rispetto ai precedenti giurisprudenziali sul punto.
Fondamentali in quanto hanno accertato in modo chiaro ed inequivocabile l’illegittimità dei CCNI concernenti la mobilità docenti 2016 e 2017 che non potevano certamente violare (come norme di rango inferiore) una legge dello Stato, ovvero la L. 104/1992 – continuano -. Rivoluzionarie in quanto in tali ordinanze il Giudice, Dott.ssa Gagliano, ha ravvisato il periculum in mora, proprio nell’ imminente ed irreparabile pregiudizio consistente nell’impossibilità di prestare le necessarie cure al disabile portatore di handicap grave, e ciò in quanto i limiti imposti sul punto dal MIUR erano stati introdotti in spregio a vari precetti costituzionali citati nelle ordinanze stesse”concludono Ardizzone e Conti.