Proseguono senza sosta, per la sicurezza dei cittadini, e la prevenzione degli incidenti stradali, i controlli elettronici della velocità nelle strade palermitane.
Il Nucleo Controllo Velocità della Polizia Municipale, nell’ambito delle attività di sicurezza stradale ed in ottemperanza alle disposizioni della legge 168/2002, comunica l’elenco delle strade cittadine sottoposte al controllo elettronico della velocità nel periodo 30 maggio – 3 giugno 2022.
Box fissi
Viale R.Siciliana N.O. carr. centr. df. civ. 3666 dir. CT
Viale R.Siciliana N.O carr. centr. alt. via P. di Paternò dir. TP
Viale R.Siciliana N.O carr. centrale alt. via Nave dir. CT
Viale R.Siciliana N.O carr. centrale alt. via La Loggia dir.TP
Viale R.Siciliana S.E. carr. centrale alt. sv. E. Basile dir. TP
Viale R.Siciliana S.E. carr. centrale alt. sv. E.Basile dir. CT
Viale R. Siciliana S.E. carr. centrale alt. mt.120 prima rampa E. sv. Bonagia dir.CT
Viale R.Siciliana S.E. carr. centrale alt. mt. 120 prima rampa E. sv. Bonagia dir. TP
Box mobile
Viale Regione Siciliana N.O. carr. laterale dir.CT
App.105/SE MOBILE su strade urbane locali
Viale Margherita di Savoia
Viale dell’Olimpo
Viale Lanza di Scalea
Viale Diana
Via E. Basile
L’ordinanza di febbraio della Corte di Cassazione
Le sanzioni per eccesso di velocità elevate con apparecchi di controllo elettronico posti a bordo strada su veicoli in «borghese» delle forze dell’ordine possono essere impugnate e annullate se l’autovelox, seppure preceduto da cartello che avvisa della sua possibile presenza, non è ben visibile da parte di automobilisti, camionisti o motociclisti. Lo dice l’ordinanza 4002 dell’8 febbraio della Corte di Cassazione.
Annullata la multa ad un automobilista
La Suprema Corte in sostanza annulla una sentenza del Tribunale di Vicenza e fa giurisprudenza. La sentenza, infatti, apre la strada alla possibilità di un gran numero di ricorsi da parte di guidatrici e guidatori multati per eccesso di velocità con apparecchi montati su “auto civetta”.
Cosa dicono i giudici
Nel dettaglio i giudici della Cassazione hanno chiarito che “L’articolo 142, co. 6-bis, del codice della strada, che dispone che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, va interpretato nel senso che, tanto per le postazioni fisse quanto per quelle mobili, il requisito della preventiva segnalazione della postazione ed il requisito della visibilità della stessa sono distinti ed autonomi e devono essere entrambi soddisfatti ai fini della legittimità della rilevazione della velocità effettuata tramite la postazione”.
Commenta con Facebook