Pubblicato il 14/12/2016
N. 01441/2016 REG.PROV.CAU.
N. 02957/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 2957 del 2016, proposto da:
C&B Società Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Comande’ C.F. CMNCRL73B25G273O, Enzo Puccio C.F. PCCNZE79P26H269F, Andrea Augugliaro C.F. GGLNDR77H29D423R, con domicilio eletto presso lo studio del primo sito in Palermo, via Caltanissetta, 2/D;
contro
Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Siciliana, in persona dell’Assessore pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo presso i cui uffici, di via A. De Gasperi 81, è domiciliato;
nei confronti di
Istituto Italiano Fernando Santi, Eurotrainer Soc. Coop. non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– del provvedimento prot. n. 56492 del 7 ottobre 2016, con il quale il Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione Professionale ha comunicato in via definitiva alla C&B Società Cooperativa Sociale, avuto riguardo all’Avviso pubblico n. 8/2016 per la realizzazione di percorsi formativi di qualificazione mirati al rafforzamento dell’occupabilità in Sicilia, Programma Operativo della Regione Siciliana, Fondo Sociale Europeo 2014-2020, l’inammissibilità dell’istanza di finanziamento ID76, per l’importo di €. 654.876,00 ;
– del provvedimento prot. n. 56513 del 7 ottobre 2016, con il quale il Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione Professionale ha comunicato in via definitiva alla C&B Società Cooperativa Sociale, avuto riguardo all’Avviso pubblico n. 8/2016 per la realizzazione di percorsi formativi di qualificazione mirati al rafforzamento dell’occupabilità in Sicilia, Programma Operativo della Regione Siciliana, Fondo Sociale Europeo 2014-2020, l’inammissibilità dell’istanza di finanziamento ID275, per l’importo di €. 985.968,00;
– del provvedimento prot. n. 56547 del 7 ottobre 2016, con il quale il Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione Professionale ha comunicato in via definitiva alla C&B Società Cooperativa Sociale, avuto riguardo all’Avviso pubblico n. 8/2016, per la realizzazione di percorsi formativi di qualificazione mirati al rafforzamento dell’occupabilità in Sicilia, Programma Operativo della Regione Siciliana, Fondo Sociale Europeo 2014-2020, l’inammissibilità dell’istanza di finanziamento ID532, per l’importo di €. 605.784,00;
– del provvedimento prot. n. 56563 del 7 ottobre 2016, con il quale il Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione Professionale ha comunicato in via definitiva alla C&B Società Cooperativa Sociale, avuto riguardo all’Avviso pubblico n. 8/2016 per la realizzazione di percorsi formativi di qualificazione mirati al rafforzamento dell’occupabilità in Sicilia, Programma Operativo della Regione Siciliana Fondo Sociale Europeo 2014-2020, l’inammissibilità dell’istanza di finanziamento ID1077, per l’importo di €. 242.838,00;
– del provvedimento prot. n. 56495 del 7 ottobre 2016, con il quale il Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione Professionale ha comunicato in via definitiva alla C&B Società Cooperativa Sociale, avuto riguardo all’Avviso pubblico n. 8/2016 per la realizzazione di percorsi formativi di qualificazione mirati al rafforzamento dell’occupabilità in Sicilia, Programma Operativo della Regione Siciliana, Fondo Sociale Europeo 2014-2020, l’inammissibilità dell’istanza di finanziamento ID1152, per l’importo di €. 151.446,00;
– del provvedimento prot. n. 56497 del 7 ottobre 2016, con il quale il Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione Professionale ha comunicato in via definitiva alla C&B Società Cooperativa Sociale, avuto riguardo all’Avviso pubblico n. 8/2016 per la realizzazione di percorsi formativi di qualificazione mirati al rafforzamento dell’occupabilità in Sicilia, Programma Operativo della Regione Siciliana, Fondo Sociale Europeo 2014-2020, l’inammissibilità dell’istanza di finanziamento ID1153, per l’importo di €. 285.138,00;
– del provvedimento prot. n. 56498 del 7 ottobre 2016, con il quale il Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione Professionale ha comunicato in via definitiva alla C&B Società Cooperativa Sociale, avuto riguardo all’Avviso pubblico n. 8/2016 per la realizzazione di percorsi formativi di qualificazione mirati al rafforzamento dell’occupabilità in Sicilia, Programma Operativo della Regione Siciliana, Fondo Sociale Europeo 2014-2020, l’inammissibilità dell’istanza di finanziamento ID1154, per l’importo di €. 475.230,00;
– del Decreto n. 5978 del 6 ottobre 2016, nella parte in cui le istanze di finanziamento presentate dalla C&B Società Cooperativa Sociale nn. ID76, ID275, ID532, ID1077, ID1152, ID1153e ID1154, sono state inserite all’Allegato 3, proposte non ammesse alla valutazione;
– del Decreto n. 5978 del 6 ottobre 2016, nella parte in cui le istanze di finanziamento presentate dalla C&B Società Cooperativa Sociale nn. ID76, ID275, ID532, ID1077, ID1152, ID1153e ID1154 non risultano inserite all’Allegato 1, graduatoria provvisoria delle proposte progettuali ritenute ammissibili;
– delle schede istruttorie (check list) delle istanze di finanziamento nn. ID76, ID275, ID532, ID1077, ID1152, ID1153e ID1154 presentate dalla C&B Società Cooperativa Sociale in data 21 settembre 2016, nelle quali si legge “progetto non ammesso alla fase di valutazione”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2016 il cons. Nicola Maisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
RITENUTO che sussiste l’allegato pregiudizio grave ed irreparabile e che, ad un sommario esame, alla luce della documentazione prodotta in giudizio, i motivi dedotti nel ricorso appaiono provvisti di sufficiente fumus boni iuris, per cui va accolta la domanda di sospensione dell’esecuzione sopra descritta;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza)
Accoglie la domanda cautelare proposta nel presente ricorso e per l’effetto sospende i provvedimenti impugnati, fatti salvi gli ulteriori atti dell’amministrazione.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 4 dicembre 2017.
Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in favore di parte ricorrente, in €. 1.000,00, oltre accessori di legge.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2016 con l’intervento dei magistrati:
Solveig Cogliani, Presidente
Nicola Maisano, Consigliere, Estensore
Maria Cappellano, Consigliere
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Nicola Maisano Solveig Cogliani
IL SEGRETARIO
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