• Nuovo bonus prima casa per gli under 36
  • L’Agenzia delle Entrate rende noti con una circolare alcuni chiarimenti
  • Le agevolazioni previste

Pubblicati lo scorso 14 ottobre gli attesi chiarimenti dell’Agenzia delle entrate riguardanti il nuovo bonus prima casa per gli under 36.

Promuovere l’acquisto della prima casa

Il decreto “sostegni bis” (D.L. 73/2021) ha inteso promuovere, tra le altre misure, proprio l’acquisto della prima casa da parte dei più giovani, con meno di 36 anni e un Isee non superiore ai 40 mila euro, con agevolazioni che prevedono in particolare l’esenzione dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale nonché il riconoscimento di un credito d’imposta laddove la compravendita sia soggetta a Iva.

Si può inoltre accedere a un mutuo agevolato

Ricordiamo in proposito che si può inoltre accedere a un mutuo agevolato mediante il ricorso a un apposito fondo di garanzia gestito da Consap (per le banche che hanno sottoscritto la convenzione si rinvia al sito www.consap.it).

Le agevolazioni e il bonus

Le misure agevolative, sulla base di quanto precisano le recenti istruzioni del Ministero, si estendono anche “alle pertinenze dell’immobile agevolato” come ad esempio il box auto o la cantina. Il bonus riguarda gli atti di compravendita immobiliare stipulati tra il 26 maggio 2021 e il 30 giugno 2022.
Un’ulteriore misura è inoltre prevista sul fronte dell’imposta sostitutiva sul valore del mutuo erogato per l’acquisto dell’immobile agevolato (che vale lo 0,25% del capitale ottenuto dalla banca): il decreto ne ha infatti previsto l’esenzione a favore dei beneficiari (anche per i mutui erogati per la ristrutturazione di immobili a uso abitativo).

Gli immobili esclusi dalle agevolazioni

Esclusi gli immobili rientranti nelle categorie catastali A1, A8 e e A9 (rispettivamente abitazioni signorili, ville e castelli o palazzi) nonché per quelle unità immobiliari che presentino caratteristiche di lusso, come ad esempio case unifamiliari con piscina di almeno 80 mq o campi da tennis o ancora con superfici eccedenti i 240 mq. I contratti preliminari di compravendita non possono godere delle nuove agevolazioni perché, proseguono le istruzioni dell’Agenzia delle entrate, “la norma fa riferimento ai soli atti traslativi o costitutivi a titolo oneroso”. E’ possibile però, precisa il comunicato, “presentare formale istanza di rimborso per il recupero dell’imposta proporzionale versata per acconti e caparra in forza dell’articolo 77 del TUR”. Via libera, altresì, ai benefici di che trattasi anche per gli immobili acquistati tramite asta giudiziaria.

ECCO LA CIRCOLARE

Articoli correlati