Pubblicato oggi sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito della Regione il calendario venatorio 2022/23.
Preapertura fissata all’1 settembre
La preapertura fissata per giovedì, primo settembre 2022, riguarderà solo alcune specie di uccelli (tortora e colombaccio) e mammiferi (coniglio selvatico). Sarà possibile cacciare la tortora anche il 3 e il 4 settembre, mentre il colombaccio e il coniglio selvatico il 3, il 4, il 10 e l’11 settembre.
La caccia aprirà in generale dal 18 settembre
L’apertura generale della caccia è programmata per domenica, 18 settembre 2022, con chiusura 30 gennaio 2023, con periodi diversi in base alle varie specie. Per tutta la durata della stagione (18 settembre 2022-30 gennaio 2023) è, invece, autorizzata la caccia al cinghiale (con alcune prescrizioni in base alla tipologia di attività), alla gazza e alla ghiandaia.
A darne notizia è l’assessore dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca mediterranea, Toni Scilla.
Scilla “Prodotto per la prima volta calendario venatorio in anticipo”
“Per la prima volta – ha evidenziato Scilla – abbiamo prodotto un calendario venatorio in anticipo, rispettando largamente la data ultima del 15 giugno prevista dalla legge. Questo potrà consentire ai cacciatori di preparare in serenità la nuova stagione, nel rispetto di tutte quelle norme a tutela dei nostri territori, così come previsto dallo stesso calendario. Un’intelligente cooperazione tra il mondo venatorio e quello ambientalista può generare un modello positivo per la protezione del nostro patrimonio faunistico e ambientale”.
La Sicilia, unica regione in Italia, attraverso il piano faunistico venatorio, ha previsto il divieto di caccia nei siti Natura 2000, Sic (Siti di importanza comunitaria), Zsc (Zona speciale di conservazione) e Zps (Zona di protezione speciale), tranne in pochi casi in cui l’attività è consentita dal mese di ottobre.
La settimana venatoria ha inizio il lunedì e si conclude la domenica. Il cacciatore, ha la possibilità di scegliere 3 giornate di caccia settimanali, escludendo i giorni di martedì e venerdì, nei quali l’esercizio dell’attività venatoria è, in ogni caso, vietato. In nessun caso il cacciatore può superare il numero complessivo di tre giornate di caccia per settimana. L’attività venatoria deve essere praticata esclusivamente nelle forme previste dalla L. R. n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni, mediante l’impiego dei mezzi consentiti dall’art. 13 della Legge del 11/02/1992, n. 157.
Sul sito della regione i documenti utili, il calendario completo ed i periodi di caccia dedicati ad alcune specie.
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