I giudici del Cga, presieduti da Rosanna De Nictolis, hanno respinto il ricorso del sindacato Branca a Visita (Svb) e sbloccato i soldi con budget per covid19 per decine di laboratori privati, in particolare studi radiologici di Palermo, Agrigento, Messina, Caltanissetta e Trapani. Negli anni della pandemia si sono ridotte le prestazioni degli ospedali e sono aumentate quelle dei laboratori privati superando il budget previsto. L’organizzazione di categoria aveva contestato il decreto della Regione con cui si stabilivano i criteri per l’assegnazione dei fondi straordinari collegati alla pandemia e che dovevano essere poi riconosciuti a queste strutture convenzionate. I giudici amministrativi in secondo grado hanno messo la parola fine alla querelle.

I decreti dell’assessorato regionale

L’assessorato regionale alla Salute, tramite specifici decreti, aveva previsto l’assegnazione, agli studi radiologici e ai laboratori di analisi, di un budget, per gli anni 2020 e 2021, pari alle prestazioni erogate, anche ove nettamente superiori al cosiddetto budget storico, ossia al budget assegnato negli anni precedenti. Il sindacato “Branca a Visita”  ha presentato ricorso prima al Tar Palermo e poi al Cga chiedendo l’annullamento dei decreti e contestando i criteri, utilizzati dall’assessorato, per l’assegnazione dei budget.

La costituzione in giudizio dei laboratori

I laboratori di analisi, assistiti dagli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, si sono costituiti in giudizio. I legali rilevato come l’accoglimento del ricorso proposto da Sbv, nella parte relativa ai budget 2020 e 2021, avrebbe comportato la penalizzazione delle strutture che, con il loro impegno, hanno consentito la riduzione delle liste d’attesa, e di converso, avrebbe favorito le strutture che, per ragioni non direttamente connesse all’emergenza epidemiologica da Covid 19, hanno prestato un numero esiguo di prestazioni sanitarie. Tesi accolta dai giudici. “Il dedotto danno relativo all’impatto del nuovo budget – si legge nella sentenza – sulle prestazioni erogabili nei residui mesi del 2022 non può qualificarsi quale danno irreparabile nel bilanciamento fra i contrapposti interessi”.

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