Designati i due componenti di parte regionale della Commissione paritetica per le norme di attuazione della Regione Siciliana. Il provvedimento è del presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani. Si da in questo modo seguito all’articolo 43 dello statuto autonomistico. Si tratta degli avvocati Francesco Greco del Foro di Palermo e Rosanna Natoli del Foro di Catania.

Chi sono i due designati

Greco è avvocato civilista-amministrativista, nel gennaio del 2022 per lui nomina a vicepresidente del Consiglio nazionale forense. Mentre dal 2012 al 2018 ha ricoperto l’incarico di presidente dell’ordine degli avvocati di Palermo. Inoltre, per alcuni anni è stato anche presidente dell’Amg energia, società partecipata del Comune di Palermo. Natoli è avvocato specializzato nel diritto contrattuale, rapporti di lavoro e appalti ed è stata consulente legale di enti pubblici e privati. Ha ricoperto anche l’incarico di consigliere e assessore al Comune di Paternò ed è stata pure componente del consiglio di amministrazione dell’Azienda municipalizzata acquedotto, società per azioni dello stesso Comune.

Ora la parola al ministero

Gli altri due componenti saranno indicati dal ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Roberto Calderoli. Sarà lui a procedere anche alla firma del decreto per la ricomposizione della commissione.

Il principio di questi organismi

Lo svolgimento dei principi stabiliti dagli statuti speciali, per le materie e gli ambiti previsti, sono definiti con “Norme di attuazione”. Sono approvate da un apposito organismo denominato “Commissione paritetica” e adottate nella forma del decreto legislativo. Le commissioni paritetiche per l’emanazione delle norme di attuazione degli statuti delle regioni ad autonomia speciale, sono espressamente regolate e disciplinate dai relativi statuti. Le commissioni, in quanto paritetiche, sono composte da un numero eguale di membri di nomina statale e di nomina regionale. Il decreto di costituzione della Commissione paritetica rimesso al ministro per gli Affari regionali assume quindi, per prassi, una duplice valenza. Quindi sia dichiarativa che ricognitiva rispetto alla componente regionale, di valore sostanziale di nomina per i membri designati dallo Stato.

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