L’ordine pubblico e l’esigenza di corretto funzionamento dei lidi senza interruzione dei servizi è al centro di una decisione pronunciata ieri dal Consiglio di Stato. Una decisione che rispecchia l’ordinanza del Presidente del CgA della Sicilia con la quale aveva sospeso l’efficacia del decreto regionale di revoca della concessione alla Italo Belga.
Il CgA della Sicilia apre una strada che altri seguono
Una scelta, quella del Consiglio di Stato che ha sospeso una decisione del Tar della Liguria che sembra dare ragione alla criticata impostazione siciliana. Al centro di tutto ci sono i servizi ai cittadini e l’esigenza di evitare vuoti gestionali nel passaggio tra la vecchia e la nuova gestione.
La vicenda ligure ricalca quella siciliana. Il Tar della Liguria aveva bollato come illegittima la proroga della concessione demaniale in attesa del nuovo bando che dovrà rispettare le nuove disposizioni europee. Parallelamente il tar Sicilia aveva dichiarato inammissibile il ricorso della Italo belga valutando illegittima la proroga fino al 2027 e dunque la società non titolata a ricorrere.
I rischi
I rischi che ne conseguono sono di portata ben più ampia rispetto alla semplice vicenda di Mondello. Se le proroghe delle concessioni sono da considerare illegittime, tutta la Sicilia (ed ora è il caso di dire tutta l’Italia) rischia di trovarsi nell’estate 2026 senza un solo gestore dei lidi. Una considerazione che avrà un peso anche nel corso dell’udienza di merito del CgA prevista per il 14 maggio, quando il Consiglio di Giustizia Amministrativa dovrà pronunciarsi definitivamente sull’immediato futuro di Mondello (estate 2026) ma senza dimenticare tutti gli altri.
Cosa scrive il Consiglio di Stato nella sua sospensiva
La strada imboccata anche dal Consiglio di Stato è chiara nell’ordinanza sospensiva che riguarda la Liguria: “Considerato che l’amministrazione comunale, nel proprio appello incidentale, fa presente l’imminenza dell’avvio della stagione balneare, calendarizzata per il 15 maggio 2026, evidenziando che, non essendo ancora concluse le procedure concorrenziali di affidamento in concessione dei beni demaniali, l’accertamento dell’intervenuta scadenza dei rapporti concessori illegittimamente prorogati, senza contestuale inizio delle nuove gestioni, potrebbe comportare conseguenze pregiudizievoli per l’ottimale utilizzo della aree demaniali, anche in relazione alla tutela degli interessi pubblici della sicurezza e della salute”.
“Ritenuto – continua l’esposizione – che, prescindendo dalla valutazione di eventuali responsabilità nei ritardi riguardanti l’indizione e la conclusione delle gare per l’affidamento della gestione dei beni demaniali, mediante gare conformi alla disciplina europea e nazionale, deve essere apprezzata l’esigenza pubblica diretta a limitare ogni pregiudizio correlato al possibile immediato rilascio delle aree destinate ad attività turistico balneare, senza contestuale consegna di tali aree ai nuovi concessionari; Ritenuto che, pertanto, la sentenza appellata deve essere sospesa…”
2026 anno di transizione e ragionevolezza
La strada segnata, dunque, sembra essere quella della ragionevolezza in base alla quale il 2026 dovrà essere un anno di transizione con proroghe tecniche per evitare il caos ma guardando alle gare che dovranno essere ultimate al più presto per assegnazioni a norma di legge anche europea in vista del 2027






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