La Società “G.P. s.r.l.”, avente sede a Palermo, nel 2011, acquisiva l’impianto di distribuzione carburante sito in Palermo, in Piazza Mandorle, attivo, senza alcuna interruzione, sin dal 1952.

Al fine di regolarizzare formalmente la posizione dell’impianto – che, secondo il c.d. “Piano carburanti” del 1999, rientrava tra gli “impianti da trasferire” – presentava al SUAP del Comune Palermo una domanda di riclassificazione dello stesso in “impianto in modifiche e limitazioni”, ai sensi dell’art. 7 delle Norme di Attuazione del Piano carburanti, nonostante, nei fatti, lo stesso impianto non fosse mai stato interessato da interventi che ne avessero modificato l’aspetto tale da costituire intralcio o pericolo per la circolazione stradale né tantomeno oggetto di una procedura di trasferimento.

La richiesta presentata dalla “G.P. s.r.l.”, tuttavia, veniva denegata, pur avendo la medesima società integrato la proposta progettuale su invito del Servizio di Pianificazione urbana del Comune di Palermo, da cui emergeva la piena compatibilità dell’impianto alle norme di attuazione del c.d. “Piano Carburanti”.

Ciò malgrado, il SUAP del Comune di Palermo, dopo un anno, intimava l’immediato sgombero dell’impianto e, nello stesso senso, il Servizio di Pianificazione urbana del Comune di Palermo esprimeva parere negativo sulla detta riclassificazione, smentendo la propria precedente richiesta di integrazione documentale.

A questo punto, la società “G.P. s.r.l.” decideva di proporre ricorso dinanzi al Tar Palermo, evidenziando l’erroneità della classificazione in essere dell’impianto e ribadendo la possibilità di mantenere lo stesso nell’attuale ubicazione, apportando soluzioni tecniche e progettuali.

Ciononostante, il T.A.R. Palermo respingeva il ricorso proposto dalla società; decisione, questa, che veniva impugnata dalla “G.P. s.r.l.” con ricorso in appello davanti al Consiglio di Giustizia Amministrativa, patrocinato dagli Avvocati Girolamo Rubino e Lucia Alfieri.

In particolare, i legali Rubino e Alfieri sostenevano, in primo luogo, l’erroneità della suddetta sentenza laddove il Giudice di primo grado, esorbitando dal proprio sindacato e sostituendosi all’Amministrazione, rivalutando la questione, aveva individuato autonomi motivi ostativi alla riclassificazione dell’impianto di Piazza Mandorle, sui quali nessun contraddittorio era stato garantito.

Inoltre, i difensori della società ribadivano l’erroneità della classificazione (“impianto da trasferire”) di cui al piano carburanti, in quanto qualsivoglia intralcio alla circolazione stradale era comunque rimovibile mediante l’attuazione delle modifiche indicate dall’Amministrazione comunale e recepite dalla G.p. s.r.l. in sede progettuale.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha, dapprima, accolto l’istanza cautelare presentata dai legali della società, sospendendo, nelle more del giudizio di appello, l’esecutività della sentenza resa in primo grado dal T.A.R. Palermo.

Ad esito dell’udienza di merito, il C.G.A. si è definitivamente pronunciato sul ricorso in appello e, in piena adesione alle articolate difese dedotte in giudizio dagli Avvocati Rubino e Alfieri, lo ha accolto, annullando la decisione appellata e gli atti impugnati in primo grado atteso l’evidente difetto di istruttoria condotta dall’Amministrazione comunale.

Per effetto della suddetta pronuncia, l’impianto di distribuzione di carburante in questione potrà regolarmente rimanere operativo nella sua attuale e storica ubicazione.

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