Finita l’odissea dei circa 100 pensionati ex dipendenti dell’Eas, l’ente acquedotti siciliano, che nel 2014 a causa di una erronea interpretazione della legge avevano subito un ingiusto e drastico taglio alle loro pensioni.
L’opposizione a quanto stabilito dal giudice del lavoro
Nonostante i giudici del lavoro di Palermo avessero riconosciuto il diritto pieno alla pensione, l’ente acquedotti siciliano, nel frattempo posto in liquidazione dalla Regione, e il “Fondo Pensioni” subentrato, non avevano provveduto al pagamento integrale del trattamento pensionistico e degli arretrati, costringendo i pensionati ad avviare le necessarie azioni esecutive. Il “Fondo Pensioni”, pur avendo le risorse, si era opposto al pagamento di somme dovute per legge e per sentenza, invocando l’impignorabilità delle stesse.
Tesi accolta
Il tribunale di Palermo, sezione esecuzioni, ha accolto le tesi dei pensionati, difesi dall’avvocato Nadia Spallitta, confermando un principio di grande rilevanza secondo il quale non tutti gli enti pubblici, ma solo quelli indicati dalla legge, come ad esempio lo Stato e i Comuni, e nei limitati casi indicati dal legislatore, possono opporre l’impignorabilità delle somme.
Rilevante precedente che farà giurisprudenza
Si tratta di una decisione importante che da un lato consentirà ai pensionati di recuperare anni di arretrati pensionistici mai versati e dall’altro rappresenta un rilevante precedente che potrà essere utilizzato, in fattispecie similari, di recupero di somme nei confronti di una pubblica amministrazione.
“Spallitta: “Intangibilità del diritto alla pensione”
“Sono soddisfatta dell’andamento del processo davanti al giudice del lavoro che ha affermato la intangibilità del diritto alla pensione – dichiara l’avvocato Nadia Spallitta – e della decisione del giudice dell’esecuzione che pone fine ad una lunga e complessa vicenda, garantendo la pienezza di questo diritto”.
La chiusura dell’Eas
L’Eas ha chiuso i battenti effettivamente dal 2 gennaio del 2020 quando il presidente della Regione Sicilia, con proprio decreto, ha disposto la liquidazione coatta amministrativa nominando contestualmente il commissario liquidatore. Ci fu un ricorso al Tar di diverse amministrazioni comunali, nei Comuni in cui l’Eas era gesto del servizio idrico e fognario, ma il Tar confermò la liquidazione coatta amministrativa.
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