Nonostante avesse riportato in passato una lunga serie di condanne (più precisamente una decina), il Tribunale di Termini Imerese gli ha concesso comunque la sospensione della pena. Questo l’esito del procedimento che ha visto coinvolto M.L., cittadino termitano di 48 anni difeso dall’avvocato Francesco Paolo Sanfilippo.  Il 4 aprile 2022, l’imputato era stato condannato ad un anno di reclusione con pena sospesa. Esito che arrivava a seguito di alcuni reati commessi nel 2015. Il PM aveva così chiesto la revoca del beneficio ma l’istanza è stata respinta, con il giudice che ha accolto la tesi della difesa.

“Sono molto soddisfatto dell’epilogo del procedimento – dichiara il legale Francesco Paolo Sanfilippo -, visto peraltro che il mio assistito già da tempo, per sua fortuna, ha cambiato stile di vita e da alcuni mesi ha finalmente trovato una seria e stabile occupazione lavorativa che sarà importantissima per il suo reinserimento sociale. Una carcerazione avrebbe inevitabilmente compromesso o comunque ritardato questo suo percorso di ravvedimento”.

La decisione

Il giudice monocratico del Tribunale di Termini Imerese, gli aveva concesso il beneficio nonostante l’uomo già ne avesse usufruito e nonostante avesse in passato riportato tutta una lunga serie di precedenti condanne per detenzione di stupefacenti, furti, rapina, invasione edifici, che lo avevano visto anche recluso. La procura ha proposto la revoca del beneficio e quindi mettere in esecuzione la pena di un anno di reclusione, anche alla luce negli ultimi cinque anni ha riportato altra sentenza definitiva di condanna a tre e dieci mesi di reclusione.

L’avvocato difensore citando un precedente della cassazione del 2015, ha eccepito dapprima un vizio procedimentale sostenendo che il pm anziché proporre incidente d’esecuzione avrebbe dovuto impugnare nei termini la sentenza con l’atto di appello. Inoltre il difensore ha eccepito che la sentenza relativa ai reati di cui alla condanna di anni tre e mesi dieci di reclusione era divenuta definitiva prima della sentenza della quale si chiedeva la revoca della pena sospesa. Quindi, secondo il difensore, in base al complesso meccanismo che disciplina le sequenze temporali tra le sentenze definitive nei casi di revoca del beneficio , la richiesta del pm non poteva essere accolta come ha confermato il giudice.