“Non sembra in questo momento incombente la necessità immediata di un allontanamento della bambina con interruzione dei contatti con la madre”: lo sostiene il tribunale dei minori di Palermo che ha respinto l’istanza della procura dei minori di revoca della potestà genitoriale a Martina Gentile, figlia della maestra Laura Bonafede, amante storica del boss Matteo Messina Denaro.

La donna è ai domiciliari

La giovane è ai domiciliari con l’accusa di favoreggiamento aggravato e procurata inosservanza della pena: avrebbe aiutato il capomafia a sottrarsi alla cattura, contribuendo a gestirne le comunicazioni. Il giudice ha dunque lasciato la bimba a casa, ma ha sospeso la potestà genitoriale imponendo alla Gentile, difesa dall’avvocato Raffaele Bonsignore, di sottoporsi a percorsi di educazione alla legalità.

“Va, infatti, innanzitutto, rilevato che il reato per il quale la Gentile è indagata non è connotato da violenza fisica o minaccia alla persona e -pur potendo determinare negative ricadute- non è direttamente rivolto contro i familiari”, si legge nella decisione. Il tribunale ricorda inoltre che il gip, nel disporre i domiciliari per la ragazza, aveva escluso che a suo carico ricorressero “esigenze cautelari di eccezionale rilevanza tali da imporre la custodia cautelare in carcere”.

“Rottura legame o allontanamento è extrema ratio”

“Deve, poi, tenersi conto del fatto che la rottura del legame o l’allontanamento dai genitori costituiscono una extrema ratio – spiega il tribunale – da adottare solo quando siano falliti i tentativi di recupero di una genitorialità responsabile, e che l’interruzione della consuetudine di vita con la madre – data la tenerissima età della piccola e la circostanza che tale consuetudine è comunque caratterizzata da intensa affettività reciproca – è idonea ad indurre, nell’immediato, vissuti abbandonici e sofferenze, laddove il rischio specifico di cui si è fin qui detto, agisce e si dimostra in un tempo dilatato, nel corso del quale possono essere tentati ulteriori rimedi attraverso l’azione sulle competenze genitoriali”.

“Riguardo al padre della minore, infine – conclude – non emergono in questo momento elementi che inducano a ritenere un coinvolgimento penale o socioculturale deviante e la bambina può godere anche dell’affetto e della guida della nonna paterna, che anche lei non sembra toccata dall’appartenenza a contesti criminali o devianti”. L’esercizio della responsabilità dei genitori, in definitiva, resta in capo al padre della minore che non deve interrompere i contatti con la madre. Gentile dovrà dunque seguire un percorso di recupero, “attraverso l’inserimento in attività formative presso associazioni o enti impegnati specificamente nel contrasto culturale e sociale al fenomeno mafioso, valutando anche la necessità di un allontanamento suo e della bambina dal contesto territoriale”.

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