Con sentenza numero 555/2016 dell’8 luglio 2016, la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Sicilia ha condannato l’ex sindaco del Comune di Salemi Vittorio Sgarbi e l’ex vicesindaco Antonella Favuzza a risarcire alle casse comunali, rispettivamente, le somme di euro 89.655 e di euro 85.547, oltre rivalutazione, interessi e spese del procedimento.
Il giudizio a carico degli ex amministratori del Comune di Salemi ha avuto origine da una segnalazione della Prefettura di Trapani che ha accertato presunte irregolarità nel conferimento degli incarichi a esperti esterni nominati e prorogati, con numerosi provvedimenti emessi tra il 2008 e il 2011.
Ritenuto fondato l’impianto accusatorio del Procuratore regionale, la Sezione giurisdizionale ha condannato Sgarbi e Favuzza al risarcimento del danno causato al Comune di Salemi, corrispondente ai compensi erogati a sette consulenti nominati e successivamente prorogati dal sindaco e dal vicesindaco, in violazione della disciplina normativa regionale e statale.
In particolare, gli amministratori condannati non hanno proceduto ad effettuare la ricerca delle figure specializzate tra i dipendenti comunali, non hanno proceduto ad alcuna selezione o esame comparativo, nè hanno dimostrato che i consulenti nominati fossero provvisti della indispensabile specifica professionalità, necessaria per ricoprire l’incarico.
Alcuni di essi erano pure sprovvisti della laurea e nei loro curricula non era rintracciabile quella particolare specializzazione atta a giustificare la nomina.
Per una ipotesi in particolare, il danno contestato aveva ad oggetto il rimborso di spese di missione in Italia e all’estero, alle quali la Sezione ha disconosciuto qualsiasi utilità e riferibilità al Comune.
Nella motivazione della sentenza si legge che, nell’assumere le determinazioni sindacali di nomina o rinnovo degli incarichi esterni, “il sindaco Sgarbi e il vicesindaco Favuzza si sono ripetutamente discostati dal parametro normativo, ponendo in essere una condotta contrastante con i canoni della buona amministrazione e con i principi di trasparenza, di efficienza e di sana e prudente gestione delle risorse pubbliche.
Le determinazioni sopra richiamate sono state, infatti, adottate al di fuori della disciplina applicabile e tale comportamento è stato connotato quanto meno dall’elemento psicologico della colpa grave, poiché gli amministratori hanno violato i principi fondamentali che presiedono all’attività amministrativa, nonché a disposizioni di facile interpretazione contenute nella normativa di rango primario e nel regolamento di organizzazione”
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