“I problemi della movida siciliana non possono essere affrontati con provvedimenti illegittimi e contraddittori, e per molti aspetti, inutili se non dannosi. L’ultima ordinanza del Sindaco di Palermo, del 25 giugno 2020, a mio avviso, infatti, è illegittima sotto numerosi profili: in primo luogo, in Sicilia, dotata di competenza esclusiva in materia di enti locali, non opera l’articolo 50 comma 7 bis del dl 267/2000, che attribuisce al Sindaco il potere di limitare gli orari di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche, per la tutela della tranquillità dei residenti. Infatti, come dice anche il Tar Palermo in tempi recenti, le norme del decreto legislativo 267/2000 non si applicano se non siano state espressamente recepite. E l’articolo 50 non è stato recepito. L’ordinanza del Sindaco si fonda, quindi, su una norma che in Sicilia non si applica”.

A parlare è l’avvocato Nadia Spallitta che trova contraddittoria l’ordinanza del Sindaco relativa al consumo di alcolici durante la movida

“In ogni caso – continua – il termine perentorio dei 30 giorni, previsto dall’articolo 50 per le limitazioni alla vendita, è stato di fatto disatteso in quanto le limitazioni assunte inizialmente con un’altra ordinanza, del 12 giugno 2020, scadranno il 25 luglio 2020″.

“Tra l’altro l’ordinanza del 25 giugno determina una ingiustificabile disparità di trattamento tra i titolari di distributori automatici – sempre più numerosi per le strade del centro -, che possono vendere alcolici per tutta la notte, con conseguenti assembramenti, (e abbandono incontrollato di bottiglie) e i titolari dei locali che subiscono un limite irrazionale al libero esercizio della loro attività, con conseguente danno economico, in un momento di crisi in cui ci si aspetta, casomai, misure di sostegno alla piccola imprenditoria locale e all’indotto ad essa collegata”.

“Infine, trovo contraddittorio che l’emergenza Covid19, utilizzata come uno dei motivi del provvedimento, possa dipendere o meno da limiti orari nella somministrazione e vendita. Ritengo che la tutela della quiete del cittadino sia fondamentale, e che l’amministrazione debba perseguire questo obiettivo, ma critico queste modalità di approccio che danneggiano l’economia locale, senza risolvere alla base il problema”.

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