Un laboratorio di analisi di Palermo, quale struttura accreditata e contrattualizzata, erogante “prestazioni ambulatoriali” per conto del sistema sanitario nazionale, negli anni 2019 e 2020, effettuava prestazioni in eccesso rispetto al budget assegnatogli dall’Asp di Palermo.

La vicenda

Conseguentemente, tale struttura, al fine di vedere riconosciuto il pagamento delle prestazioni rese in eccedenza rispetto al budget, invitava l’Asp di Palermo ad individuare le economie di spesa discendenti dalla minore produzione di attività e verificatasi nelle branche della specialistica convenzionata da privato ed alla ricognizione delle risorse residue dell’aggregato provinciale e, conseguentemente, alla loro assegnazione alle strutture che avevano erogato maggiori prestazioni rispetto ai budget assegnati.

Nondimeno, la suddetta istanza non veniva riscontrata dall’azienda sanitaria e, conseguentemente, il laboratorio di analisi, con il patrocinio degli Avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, proponeva ricorso innanzi al TAR-Palermo, al fine di ottenere la declaratoria di illegittimità del silenzio formatosi in relazione alla suddetta istanza e l’accertamento dell’obbligo dell’ASP di Palermo di procedere ad accertare e quantificare le economie extra budget richieste per gli anni 2019 e 2020.

Il ricorso degli avvocati

Nel corso del processo i predetti difensori rilevavano in giudizio come l’assessorato Regionale alla Salute con decreto 2087/2018 aveva previsto la destinazione del 50% delle economie di spesa alle prestazioni erogate extra budget e con successivo decrto 429/2022 aveva stabilito per l’anno 2020, l’assegnazione di eventuali risorse residue alle strutture che nell’anno 2020 avevano erogato maggiori prestazioni rispetto al budget assegnato.

Pertanto, gli avvocati Rubino ed Impiduglia rilevavano che l’Asp avrebbe dovuto accertare e quantificare l’ammontare delle economie prodotte, assegnandole alle varie strutture che avevano erogato prestazioni in eccesso rispetto al budget, previa stipulazione di appositi accordi integrativi.

Ebbene, con sentenza del 12 gennaio 2024, in accoglimento delle argomentazioni difensive sostenute dagli avvocati Rubino e Impiduglia, il TAR – Palermo, ritenendo fondato il ricorso proposto, ha condannato l’Asp di Palermo ad avviare e a definire il procedimento avviato su istanza del Laboratorio di analisi entro il termine di 90 giorni ed al contempo nell’ipotesi di inottemperanza nel suddetto termine ha nominato commissario ad acta il dirigente generale del dipartimento per la pianificazione strategica dell’Assessorato della Salute della Regione Siciliana. Infine, con la predetta pronuncia il Tar  Palermo ha condannato l’Asp di Palermo al pagamento delle spese di giudizio in favore della struttura ricorrente.

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