È illegittima l’iscrizione a ruolo e conseguentemente è nulla la cartella di pagamento se non è stato notificato preventivamente l’avviso bonario e sussistono dubbi sulle ragioni della pretesa fiscale. Lo afferma la Commissione tributaria di Palermo, sezione staccata di Siracusa (presidente e relatore Vasta), con la sentenza 3074/4/17 diffusa oggi dal Sole 24 Ore. La vicenda trae origine dalla impugnazione dinanzi alla Ctp di Ragusa di una cartella relativa a imposte e sanzioni per l’anno 2010 a seguito della liquidazione automatica delle dichiarazioni per omessa notifica degli avvisi bonari sottostanti. Avendo i giudici provinciali accolto parzialmente il ricorso e annullato solo le sanzioni, la contribuente ricorreva in appello dinanzi alla Ctr, lamentando l’erroneità della sentenza. Nel riformare la sentenza di primo grado, la Ctr ha annullato totalmente il ruolo e quindi la cartella di pagamento, precisando che, nel caso esaminato, non è stata ravvisata alcuna certezza in merito al fatto che la pretesa derivasse da una mera differenza tra quanto esposto in dichiarazione e quanto versato, avendo l’ufficio addirittura ammesso che possano essere state svariate le ragioni per disporre l’iscrizione dei ruoli, né è stata addotta alcuna prova da parte dell’ente impositore circa l’avvenuta notifica dell’avviso bonario sottostante.

Sempre la Commissione Tributaria di Palermo con altra sentenza considera sempre inammissibile il ricorso tributario comunicato tramite servizio privato anziché con Poste italiane prima del 10 settembre 2017. La decisione è stata presa con la sentenza 510/2/2018 (presidente De Maria, relatore Sanfilippo) sottolineando che non ha effetto retroattivo la norma che, dal 10 settembre dello scorso anno, ha abrogato la disposizione previgente che attribuiva in via esclusiva i servizi di notifica degli atti giudiziari tributari alle Poste italiane. La notifica tramite servizio privato va, inoltre, considerata inesistente e non sanabile neppure se le parti resistenti si costituiscono in giudizio.

Un orientamento confermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza 8089 del 3 aprile scorso, ricorda sempre Il Sole 24 Ore. Danno e beffa per un contribuente che aveva fatto ricorso contro un accertamento fiscale con un vettore privato e poi consegna all’Agenzia a mano. La Ctr ha confermato l’inammissibilità del ricorso con queste argomentazioni: l’abrogazione della norma che attribuiva in via esclusiva alle Poste italiane Spa i servizi di notifica a mezzo posta degli atti giudiziari di natura tributaria, operativa dal 10 settembre 2017, avendo natura interpretativa non ha efficacia retroattiva; la notifica del ricorso tramite servizio privato anziché Poste italiane Spa avvenuta prima del 10 settembre 2017 è comunque sempre inesistente e non è suscettibile di sanatoria neppure se le parti resistenti si costituiscono in giudizio e non rileva a tal fine che la notifica del solo ricorso all’Agenzia sia avvenuta con consegna a mano.