E’ illegittima le revoca dell’appalto a causa della perdita del finanziamento e il CGA condanna il Consorzio ASI di Palermo in liquidazione.

La revoca dell’appalto

L’impresa agrigentina G. srl era risultata aggiudicataria dell’appalto bandito dal Consorzio ASI di Palermo per l’affidamento dei lavori relativi alla “modifica degli svincoli A29 Isola delle Femmine e Capaci connessi al progetto del nuovo svincolo raso dell’asse di scorrimento di Isola delle Femmine con la Ss113. Stralcio funzionale di completamento per il collegamento di quest’ultimo con la A29”. Successivamente alla stipula del contratto e l’avvio dei lavori, a causa della perdita del finanziamento per la realizzazione dell’opera, il Consorzio ASI di Palermo aveva disposto la revoca dell’aggiudicazione senza alcun indennizzo per l’impresa esecutrice dell’appalto.

Il ricorso dell’impresa

Contro la decisione l’impresa agrigentina, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino, Leonardo Cucchiara e Vincenzo Airo’, ha promosso due diverse azioni una in ordine ai profili d’illegittimità del provvedimento di revoca e l’altre relativa ai profili di danno cagionati all’operatore economico dalla negligente condotta dell’Amministrazione. I legali hanno sostenuto l’illegittimità della revoca dell’aggiudicazione dell’appalto dopo l’intervenuta stipula del contratto, con conseguente elusione delle norme che disciplinano le ipotesi di recesso dal contratto, con l’obbligo per la stazione appaltante di corrispondere all’impresa esecutrice almeno il 10 % del valore delle opere non eseguite.

Il Cga dà ragione all’impresa

Il CGA ha accolto i ricorsi dell’impresa agrigentina ed ha dichiarato l’illegittimità delle revoca dell’aggiudicazione condannando il Consorzio Asi di Palermo al risarcimento dei danni all’impresa, a titolo di spese generali e mancato utile. Il CGA ha nche condannato il Consorzio Asial pagamento delle spese. Il consorzio ASI dovrà corrispondere all’impresa i danni e procedere alla eventuale risoluzione del contratto secondo la normativa specifica prevista, riconoscendo all’impresa le spettanze dovute per tale ipotesi di cessazione anticipata del contratto.