La Regione Siciliana si vede stoppare la riforma urbanistica che aveva varato lo scorso anno dalla Corte costituzionale. Secondo i giudici diversi articoli andrebbero a valicare le competenze che sarebbero del legislatore nazionale. E dunque sarebbero incostituzionali. In particolare a finire nella tagliola l’articolo che in buona sostanza permetteva la realizzazione di piscine, ascensori, fosse biologiche, impianti fotovoltaici senza alcuna autorizzazione.

Le premesse del ricorso

Il ricorso era stato avanzato dal presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato. Ad essere promosse “questioni di legittimità costituzionale” di vari articoli contenuti nella riforma urbanistica della legge della Regione Siciliana del 6 agosto 2021, la numero 23. In pratica si tratta delle modifiche ed integrazioni alla legge regionale del 10 agosto 2016, la numero 16, con prevedeva “disposizioni varie in materia di edilizia ed urbanistica”.

I limiti delle norme nazionali

Il tutto si imperniava sul fatto che secondo il presidente del Consiglio dei ministri la Regione avrebbe scavalcato “princìpi fondamentali della materia le disposizioni che definiscono le categorie di interventi”. Alle Regioni resta solo la possibilità di “esemplificare gli interventi edilizi che rientrano nelle definizioni statali”, ma non di aggirarli o superarli.

Edilizia libera

La disposizione regionale amplierebbe l’elenco degli interventi di attività edilizia libera. In pratica quelli che non devono passare da alcuna autorizzazione preventiva. O ancora di quelli sottoposti a Cila, la comunicazione di inizio lavori asseverata. Anche questa una procedura semplificata e non autorizzato ria. Sotto tale aspetto la presidenza del Consiglio ha evidenziato “profili di particolare criticità rispetto alle esigenze di tutela culturale e paesaggistica”.

Cosa è stato bocciato

In particolare la norma più calda sarebbe quella che permetterebbe la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, se realizzati su aree private non prospicienti vie e piazze pubbliche. Ed ancora cisterne, piscine e impianti fotovoltaici pure in zona A vincolata sottoposte a vincolo paesaggistico. Non convince il passaggio contenuto nella riforma in cui queste deroghe sono consentite purchè “non comportino pregiudizio alla tutela del contesto storico, ambientale e naturale”. Troppo poco secondo la Corte costituzionale.

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