I giudici della corte d’appello della Corte dei Conti, presieduti da Giuseppe Aloisio, hanno condannato la società A. e G. Riscossioni Spa, con sede a Lucca, a risarcire il Comune di Borgetto nel Palermitano di circa 460 mila euro per la mancata riscossione della Tarsu, la vecchia tassa sui rifiuti, dai residenti morosi per l’anno 2013. E’ stata confermato la sentenza di primo grado.

Il contenzioso

Tra il Comune di Borgetto e la società di riscossione era stato stipulato un contratto per l’affidamento in concessione della gestione delle sanzioni per violazione del codice della strada, l’accertamento e riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali dell’ente.

Le contestazioni della procura regionale sono scattate dopo la denuncia di danno da parte del segretario generale del Comune con la quale è stato segnalato che era scaduto il termine entro cui procedere alla notifica dei 1.396 atti relativi al ruolo per omesso o parziale pagamento della Tarsu per l’anno 2013.

Come si sa gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli, o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche attraverso posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.

Gli avvisi

Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Scaduti i termini il tributo non può essere più richiesto.

Tra la società di riscossione e il Comune è scattato a metà del 2018 un carteggio con l’invio dei dati dei morosi. Secondo la società dati incompleti che non avrebbero consentito l’invio degli avvisi. Non così per il Comune che avrebbe fornito tutto il necessario per inviare le richieste di pagamento. L’impianto della procura contabile è stato accolto dai giudici.

“Appare, invece, evidente, dall’esame degli atti di causa, come la condotta posta in essere da A. e G. Riscossioni s.p.a. – si legge nella sentenza – sia stata caratterizzata da grave e macroscopica negligenza in quanto, attraverso continue richieste, che si ponevano anche in contrasto con gli obblighi contrattuali, si volesse traslare sul comune gli effetti pregiudizievoli delle proprie omissioni”.

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