Il presidente del Tar Palermo Calogero Ferlisi ha respinto la richiesta di sospensiva presentata del Comune di Bagheria contro la zona rossa imposta dal presidente della Regione per l’area metropolitana di Palermo. L’udienza collegiale è stata fissata per il prossimo 20 maggio.

La decisione del presidente Nello Musumeci era stata presentata alla luce del dato del 9 aprile con un’incidenza settimanale di contagi di 246,61 per ogni 100 mila abitanti. Al limite del 250 casi.

Secondo il Comune l’ordinanza è stata adottata “in violazione degli a degli assetti regolatori e rende la irreversibile compromissione degli interessi alla cui cura il Comune di Bagheria è istituzionalmente preposto”, atteso che “la classificazione della Città Metropolitana di Palermo e con essa il Comune di Bagheria nell’ambito della c.d. zona rossa preclude lo svolgimento di una vastissima platea di attività economiche ritenute non essenziali, oltre a limitare ulteriormente, rispetto alle previsioni applicabili alla c.d. zona arancione, la possibilità di movimento dei cittadini e la fruizione del servizio scolastico”. Inoltre secondo l’amministrazione “l’ordinanza impugnata comprime talune libertà fondamentali, come, ad esempio, il diritto alla libera circolazione e quello all’iniziativa economica privata, di cui agli articoli 16 e 41 della Costituzione.

Per il presidente del Tar Palermo Calogero Ferlisi “ il Presidente della Regione ha adottato l’ordinanza impugnata sulla base di precise segnalazioni, di natura medico-legale, ricevute dal Dipartimento ASOE nei giorni 8 e 9 aprile 2021, laddove viene richiamato, non solo il dato epidemiologico aggiornato della area metropolitana di Palermo, con “incidenza settimanale dei contagi pari a 246,61 ogni 100.000 abitanti” (in effetti inferiore alla soglia – di 250 contagi settimanali – indicata dalla legge), ma anche la sussistenza delle condizioni previste dal decreto legge 44/2021 dove è riscontrata “circolazione di varianti di SARS-CoV-2”, tale da determinare “alto rischio di diffusività” o induzione di “malattia grave”.  Queste motivazioni appaiono, a prima vista, adeguate per giustificare le disposizioni contenute nell’ordinanza del presidenza”.