Il Consiglio di Giustizia Amministrativa ribalta la sentenza del TAR Sicilia sulla legittimità del trasferimento da Agrigento a Favara di un centro di fisioterapia e introduce un principio in base al quale l’amministrazione deve motivare i provvedimenti e, in casi analoghi, serve una motivazione “rafforzata” a supporto del provvedimento medesimo.

I fatti che hanno portato al ricorso in appello

Con ricorso presentato al Cga in appello la POLIMEDICA S.r.l. Di Favara, lamentava l’illegittimità degli atti autorizzativi del trasferimento della sede accreditata dello studio Craparo, sita nel comune di Agrigento ma trasferitosi nel comune di Favara. Gli atti impugnati, secondo la tesi alla base del ricorso, erano redatti in violazione della normativa regionale vigente in materia di accreditamento e trasferimento di strutture sanitarie della medesima branca all’interno dello stesso distretto sanitario di appartenenza.

La decisione del CGA che ribalta quella del Tar

Il C.G.A per la Regione Siciliana, con sentenza pubblicata a fine agosto, ha accolto il ricorso della Polimedica S.r.l, con sede a Favara, e ribaltato la sentenza del TAR Sicilia risalente al mese di  febbraio del 2022. Il Tar aveva ritenuto legittimo il trasferimento di un centro di Riabilitazione, di Agostino Craparo & C. s.n.c, da Agrigento , dove operava con accreditamento, a Favara, all’interno del medesimo distretto sanitario.

Il TAR in quell’occasione aveva dichiarato inammissibili i ricorsi presentati dal Sindacato AMSA FKT, dalla Polimedica s.r.l e dalla Politerapy s.r.l, strutture di riabilitazione accreditate dalla Regione Siciliana ed operanti a Favara da anni.

Una sentenza innovativa

Adesso la sezione giurisdizionale del C.G.A. ha accolto la tesi sostenuta dagli avvocati Michele Cimino e Giovanni Sellitto in difesa della Polimedica s.r.l e si è pronunciata definitivamente sull’appello condannando l’Asp di Agrigento alla rifusione delle spese processuali (6.000 euro) sostenute nel doppio grado di giudizio.

La Sentenza è fortemente innovativa perché impone all’Asp nei provvedimenti di trasferimento una motivazione rafforzata e non la discrezionalità della P.A.