I risparmiatori che si recano alla Posta per cambiare vecchi titoli, anteriori al 1999, potrebbero trovare al momento della riscossione una brutta sorpresa. Infatti, prima di allora vigeva una norma del Codice postale (l’articolo 173 del 1973) in base alla quale lo Stato poteva cambiare il tasso di interesse con un semplice decreto ministeriale e senza informare il titolare di buoni.

E’ successo questo a un uomo di Palermo, che ha perso la sua battaglia contro Poste e Cdp per vedersi riconoscere il tasso di interesse previsto nel frontespizio dei buoni che aveva sottoscritto. Le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 3963) hanno detto no alla interpretazione del suo legale, che avrebbe voluto che la modifica legislativa del 1999, che ha abrogato questa possibilità, fosse applicata anche ai vecchi buoni. Il risparmiatore aveva sottoscritto una serie di buoni fruttiferi a partire dal 1982, con un interesse fino al 16%, ma al momento di cambiarli, nel 2004, si è sentito dire che nel 1986 era intervenuta, tramite decreto ministeriale, una modifica in pejus dei tassi di interesse.

Con la conseguenza che la somma ottenuta era meno della metà di quella che si aspettava di ricevere. Sia il tribunale, che la corte d’appello, cui si era rivolto in contenzioso con Poste e Cassa depositi e Prestiti hanno respinto la sua richiesta di riscuotere gli ulteriori interessi. In particolare, la corte d’appello di Palermo ha rilevato che i titoli acquistati sono “titoli di legittimazione, e sul loro tenore letterale prevalgono le successive determinazioni ministeriali in tema di interessi”, che possono essere verificate dalla gazzetta ufficiale o con apposite tabelle messe a disposizione dagli uffici postali.

La norma che ha permesso questo, il codice postale del 1973, è stata poi abrogata nel 1999. Il risparmiatore chiedeva quindi che la condizione più favorevole venisse applicata anche al suo caso. Ma, hanno precisato i giudici della Cassazione, nel ’99 il legislatore ha espressamente previsto che i rapporti in essere al momento dell’abrogazione dovessero essere regolati con la vecchia normativa.

La Suprema Corte precisa che “non è sostenibile che la disciplina applicabile sia quella in vigore al momento della riscossione”, “la norma abrogatrice aveva infatti previsto che i rapporti già in essere alla data di entrata in vigore dei decreti volti a stabilire le nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali continuano a essere regolati dalle norme anteriori”.