La Ztl a Palermo è legittima. Lo ribadisce il Tar Palermo che ha respinto il secondo ricorso contro il provvedimento di limitazione del traffico deciso dall’amministrazione comunale. Il ricorso era stato presentato da 330 ricorrenti tra cittadini e imprese.
Anche con questa sentenza, come in quella emessa venerdì scorso, i giudici amministrativi hanno dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione e condannato i ricorrenti a pagare e 8.000 euro di spese legali in favore del Comune e della municipalizzata Amat, assistita dagli avvocati Salvatore e Luigi Raimondi).
Complessivamente, considerando anche la condanna alle spese nella fase cautelare, i ricorrenti sono chiamati a risarcire al Comune, ad Amat ed alle associazioni ambientaliste intervenienti ben 21.500 euro. In questa sentenza il Tar si pronuncia, tra l’altro, sulla legittimazione a ricorrere dei commercianti, i quali non hanno dato prova “né delle perdite denunciate né della loro riconducibilità alle misure limitative della circolazione adottate dal Comune”.
Inoltre, secondo il Tar, “l’interesse dei commercianti e degli imprenditori a incrementare il proprio profitto o a circoscrivere le perdite dell’attività corrisponde con ogni evidenza ad una aspettativa di puro fatto che, quand’anche fosse effettivamente vanificata dalle decisioni sul traffico veicolare intraprese dall’autorità comunale, non varrebbe a qualificare giuridicamente la posizione dei ricorrenti sotto il profilo della legittimazione attiva”.
Soddisfazione degli avvocati dell’AMAT, Salvatore e Luigi Raimondi, secondo i quali la sentenza in esame chiude definitivamente la partita anche sui provvedimenti relativi alla Ztl notturna, visto che il principio fissato per i commercianti che operano di giorno non può che valere anche per i proprietari dei locali.
“Anche questa sentenza del Tar, come la sentenza gemella di venerdì scorso, è una decisione di primo grado che non definisce affatto il giudizio e potrà essere contestata in appello dove potrà essere riconosciuto, ai cittadini e alle imprese, il diritto di far valere la lesione del loro diritto alla mobilità, tutelato dall’art. 16 della Costituzione, diritto peraltro riconosciuto dallo stesso Tar quando, nel 2016, concesse agli stessi cittadini la sospensiva, ritenendo che i provvedimenti comunali fossero suscettibili di produrre nei loro confronti danni gravi e irreparabili, inducendo il Comune a limitare drasticamente l’estensione della Ztl”.
Lo ha dichiarato Alessandro Dagnino, legale di Confcommercio Palermo, dopo il pronunciamento di oggi del Tar sulla Ztl.
Commenta con Facebook