Il Tribunale di Siracusa, sezione Lavoro, ha dichiarato illegittimo e annullato il provvedimento disciplinare inflitto dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa Giuseppe D’Aquila, all’epoca dei fatti Direttore Medico del presidio ospedaliero Umberto I-Rizza. Lo stabilisce la sentenza pubblicata il 29 giugno scorso dal giudice Luca Gurrieri, ormai passata in giudicato non essendo stato proposto appello nei termini di legge.
La vicenda
Tutto nasce nella primavera del 2020, nel pieno della prima ondata pandemica. Dopo settimane di polemiche sulla gestione dell’emergenza Covid nel nosocomio siracusano e la diffusione del contagio in alcuni reparti, l’Asp aveva rimosso D’Aquila dall’incarico, affidando la direzione a un team di quattro medici “per tutta la durata dell’emergenza”. Pochi mesi dopo, nell’agosto 2020, era arrivata anche una sanzione disciplinare: venti giorni di sospensione dal servizio, senza retribuzione, sulla base delle criticità rilevate da un “Covid Team” regionale incaricato di verificare il piano aziendale per l’emergenza.
Tra gli addebiti contestati al dirigente: una conoscenza non uniforme delle procedure di vestizione e svestizione da parte del personale, ritardi nella refertazione dei tamponi, l’assenza di percorsi separati “sporco/pulito” per contenere il rischio di contagio tra pazienti e operatori sanitari. D’Aquila aveva impugnato il provvedimento davanti al giudice del lavoro, contestandone sia i vizi procedurali sia il merito, e chiedendo anche il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
Le motivazioni del giudice
Nel decidere la causa, il Tribunale ha richiamato precedenti pronunce dello stesso ufficio giudiziario relative a un caso analogo, riguardante un’altra dirigente sanzionata per la medesima vicenda. Da quei provvedimenti emerge un dato ritenuto decisivo: le disfunzioni organizzative contestate: dalla carenza di laboratori per processare i tamponi fino alla mancanza di un’area dedicata all’isolamento dei pazienti a rischio avevano natura strutturale e generale, e non potevano essere ricondotte alla responsabilità di un singolo dirigente.
Per il giudice, la gestione dell’emergenza epidemiologica nella sua fase iniziale fu caratterizzata da “assoluta eccezionalità, straordinarietà e novità”, un contesto di cui tener conto nel valutare l’operato dei sanitari coinvolti. Da qui la conclusione: la sanzione disciplinare si palesa illegittima perché le condotte addebitate sono in realtà “deficienze imputabili alla stessa Asp di Siracusa nel suo complesso”, e non al dottor D’Aquila. Il Tribunale ha però respinto le richieste di risarcimento danni, ritenendo che una quota di responsabilità organizzativa non potesse comunque escludersi in capo a chi ha rivestito il ruolo di Direttore Sanitario, e ha disposto la compensazione delle spese di lite.
Il dispositivo
Il giudice ha condannato l’Azienda Sanitaria a corrispondere a D’Aquila la retribuzione non percepita durante il periodo di sospensione, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali. D’Aquila è stato assistito nel giudizio dagli avvocati Sebastiano Li Rosi e Salvatore Agnello.






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