Da un lato c’è il Comune di Siracusa, proprietario di un immobile, la Casa del Pellegrino, dall’altro c’è la Chiesa  Santuario Madonna delle Lacrime che rivendica la gestione del rifugio, di fatto una struttura alberghiera per ospitare fedeli in visita al tempio mariano.

Lo scontro sulla gestione

La vicenda è finita a carte bollate dopo che l’amministrazione comunale ha disposto la decadenza del comodato d’uso, che avrebbe avuto una durata di 50 anni,  “ritenendo la Chiesa Santuario Madonna delle Lacrime inadempiente agli obblighi scaturenti dal contratto” come emerso in una sentenza dei giudici del Tar di Catania il 4 novembre del 2021 “non sospesa dal giudice d’Appello” .

Un secondo ricorso rigettato

Nella vicenda si è aggiunto un altro tassello, cioè un nuovo ricorso al Tar di Catania del Santuario a seguito della decisione del Comune di Siracusa, risalente al 19 ottobre del 2021, di “archiviare la segnalazione certificata di inizio attività presentata dall’interessata (Chiesa Santuario ndr) per la riapertura dell’attività di foresteria-ricovero della “Casa del Pellegrino”, con conseguente ordine di divieto di prosecuzione dell’attività”. In sostanza, non potrà essere esercitata alcuna attività, come accadeva fino a qualche anno fa, dentro la Casa del Pellegrino sotto la gestione riconducibile al Santuario.

Il fallimento

Il Santuario ha contestato l’archiviazione dell’inizio dell’attività sostenendo che il 28 settembre 2018, invece, era stata concesso alla Cooperativa La Madonnina, quest’ultima poi finita in una procedura fallimentare. La cooperativa, legata al Santuario, ha gestito per anni la struttura, i cui beni aziendali sono stati poi acquistati all’asta dall’associazione Aprotur che li ha, a sua volta, donati al Santuario.

E nel corso di una conferenza stampa, gli esponenti di questa associazione avevano rilanciato idee e progetti per la gestione del rifugio gravitante nell’orbita del Santuario. In effetti, l’ente religioso ci ha provato ma sbattendo contro la determinazione del Comune di voler usare il bene in altro modo.

I giudici danno ragione al Comune

Nelle motivazioni della sentenza, i giudici sostengono di non condividere “l’assunto secondo cui l’Amministrazione non potrebbe effettuare alcuna valutazione di merito quanto alla disponibilità dell’immobile”.

Inoltre, “la disponibilità del bene, invero, costituisce un presupposto necessario ai fini dei provvedimenti autorizzatori edilizi o ai fini della positiva conclusione dei procedimenti avviati tramite segnalazione certificata di inizio attività”.