I carabinieri della stazione di Augusta hanno arrestato un uomo di 51 anni, di Augusta,  in esecuzione di un provvedimento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa.

Il 51enne, finito sotto processo, si era separato dalla moglie nel 2012, senza, però, versare alla donna i soldi del mantenimento, così come era obbligato a farlo. L’Autorità giudiziaria ha infine emesso l’ordine di esecuzione per la carcerazione nei confronti dell’uomo, che dovrà espiare la pena di sei mesi di reclusione presso il carcere di Augusta

La Cassazione

La Suprema Corte di Cassazione è tornata di recente a pronunciarsi sul tema. In particolare, la Corte, come emerge nella tesi dello studio legale Di Sanza,  “ha specificato come l’obbligo di assistenza, a seguito della separazione (nel caso in esame), imponga una specifica valutazione comparativa delle capacità economiche dei coniugi: da qui, poi, la necessità di operare un confronto con la medesima situazione ipotizzabile in costanza di matrimonio”.

Quando non si configura l’obbligo di mantenimento

L’omesso versamento dell’assegno, pertanto, in mancanza del presupposto dello stato di bisogno del beneficiario, non può integrare gli estremi del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, laddove tale violazione sia imputabile a precarie condizioni economiche dell’obbligato (sentenza n.28774/2020).

La fattispecie di Augusta

Il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare ricorre ogniqualvolta il mancato versamento dell’assegno di mantenimento al coniuge e/o ai figli sia riconducibile alla coscienza e volontà del soggetto obbligato di privare il beneficiario, il quale versa in uno stato di bisogno, dei mezzi ordinari di sussistenza. Una fattispecie che, evidentemente, si è concretizzata nel caso di Augusta.

“Tuttavia, l’accertamento dell’integrazione degli estremi di reato richiede una valutazione comparativa delle capacità contributive rispettive dei coniugi, prendendo in considerazione eventi che possono incidere in senso peggiorativo sulle condizioni economiche degli stessi anche in costanza di matrimonio” spiega lo studio legale Di Sanza.