Una decisione attesa quella uscita dalla Camera di Consiglio del Consiglio di giustizia amministrativa, in merito alla richiesta di sospensiva avanzata dai legali del sindaco di Siracusa, Francesco Italia. Il collegio composto dal presidente Rosanna De Nictolis, Nicola Gaviano, estensore, e dai consiglieri , Sara Raffaella Molinaro,
Giuseppe Verde e Maria Immordino, ha, di fatto, allungato la vita dell’amministrazione di Siracusa per almeno altri 3 mesi.

Nelle motivazioni dei giudici ci sono passaggi importanti, alcuni dei quali penderebbero dalla parte dello staff del sindaco, che, commentando a denti stretti il pronunciamento del Cga, appare molto soddisfatto.

“Considerato che le censure mosse –si legge nelle motivazioni del Cga –  con l’appello principale avverso la sentenza in epigrafe (e particolarmente quelle, tra esse, che rivestono portata più generale) non possono reputarsi prive di fumus boni iuris”.

In sostanza,  i giudici di Palermo ritengono che le valutazioni dei legali di Italia, in merito alla sentenza del Tar, avrebbero un certo fondamento. Un passaggio che, secondo fonti vicine al primo cittadino, è importante ai fini della sentenza dell’8 aprile. “Non avrebbero accolto la sospensiva se non fossero emersi dei dubbi sulla decisione del Tar” svela un esponente vicino a Francesco Italia.

In un altro passaggio, i giudici del Consiglio di giustizia amministrativa motivano la loro decisione, alla luce del ricorso presentato da Ezechia Paolo Reale, che, nella sua istanza, chiede di annullare il risultato elettorale in altre 10 sezioni rispetto alle 9 indicate dal Tar.  “Osservato, d’altra parte, che anche l’eventualità – si legge nelle motivazioni del Cga –di un favorevole apprezzamento dell’appello incidentale contrapposto consiglia di sospendere medio tempore l’esecuzione della stessa sentenza, affinché possa farsi luogo –se, e nei limiti del caso- a una rinnovazione unitaria delle operazioni elettorali in concreto sub iudice”.

Per questo motivo, “il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, accoglie l’istanza cautelare – si legge nelle motivazioni del Cga –  dell’appellante principale e, per l’effetto, sospende l’esecutività della sentenza impugnata. Fissa per la trattazione della causa nel merito l’udienza pubblica dell’8 aprile 2020. Compensa tra le parti le spese processuali della presente fase cautelare”

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