Una sentenza di non doversi procedere è stata emessa dai giudici del Tribunale di Siracusa nei confronti di un 53enne siracusano, finito sotto processo per violenza sessuale.

Violenza sessuale in una Comunità

Secondo la tesi della pubblica accusa, l’imputato, ormai prosciolto, che lavorava in una Comunità terapeutica assistita, Villa Mauritius, avrebbe abusato di due ospiti della struttura. La vicenda giudiziaria ha avuto inizio nel 2013 e durante il dibattimento una delle vittime ha reso la sua drammatica testimonianza in aula mentre l’altra è deceduta.

Abusi in lavanderia

Nelle carte dell’inchiesta emerge un episodio contestato al 53enne, quello in cui una delle donne sarebbe stata violenta nella lavanderia: “dapprima la cingeva abbracciandola, quindi la accarezzava e la palpeggiava ripetutamente sul seno”, fino a quando si sarebbe consumato il rapporto contro la volontà della vittima.

L’eccezione della difesa

Nel corso del processo, c’è stato il colpo di scena, dopo che il difensore dell’imputato, l’avvocato Alessandro Cotzia, ha presentato un’eccezione, poi accolta dai giudici, al termine della Camera di consiglio, che, di fatto, ha chiuso il procedimento.

Le ragioni del proscioglimento

E’ stata una segnalazione del titolare della struttura a consentire l’apertura di un’inchiesta della Procura di Siracusa, culminata con il rinvio a giudizio del 53enne, indicato come un operatore socio sanitario.

“Non poteva essere processato”

La difesa ha fatto emergere, attraverso le testimonianze e la produzione del contratto di lavoro con la Comunità terapeutica, che l’imputato svolgeva funzioni da operaio, in particolare era addetto alla pulizia delle camere e dei bagni, insomma “non era un incaricato di pubblico servizio” precisa l’avvocato difensore.

Per cui, essendo diverso la status professionale, “il reato non è procedibile d’ufficio ma solo con una querela da parte delle persone offese e nessuna delle presunte vittime l’ha presentata” aggiunge l’avvocato Alessandro Cotzia. La stessa pubblica accusa, ha evidenziato, nel corso dell’udienza “il difetto della condizione di procedibilità”, sollecitando, dunque, il non doversi procedere per l’imputato.

 

 

Articoli correlati