Attimi di tensione ieri per un aereo decollato dall’aeroporto di Birgi e costretto a farvi ritorno poco dopo per un guasto. Pare si sia trattato di un problema collegato al cosiddetto fenomeno del “bird strike”, ovvero la collisione tra il velivolo ed uno stormo di uccelli.

Il guasto

L’aereo era quello Ryanair diretto da Trapani e Treviso. In particolare si era verificato che alcuni sensori dell’aereo erano andati in tilt poco dopo il decollo dalla pista. Per ragioni di sicurezza i piloti dell’equipaggio hanno deciso di fare subito rientro a Birgi. Si sta comunque valutando con certezza quale possa essere stata la causa. I passeggeri riprotetti dalla stessa compagnia, sono ripartiti qualche ora più tardi con un altro volo.

Un caso recente

Da considerare che questo non è il primo caso che si verifica di voli da e per la Sicilia. Di recente proprio la compagnia aerea Ryanair è stata condannata a risarcire un uomo che aveva fatto ricorso per un volo che portò un ritardo di oltre sette ore a causa di un impatto dell’aereo con uno stormo di uccelli. La compagnia dovette risarcire circa mille euro di danni. A condannare Ryanair è stato il giudice di pace dopo che il ricorrente, Giovanni Basile, aveva fatto ricorso dopo aver denunciato un ritardo di oltre sette ore del volo Palermo-Roma del 25 maggio 2018. Un anno dopo è arrivata la condanna che, secondo l’avvocato Valerio Pace che si è occupato del caso, inaugura un cambiamento d’indirizzo nella giurisprudenza sul tema”.

“Nessun riscontro sull’eccezionalità”

Il ritardo per la compagnia irlandese era stato causato da un impatto con uno stormo di uccelli, il cosiddetto “bird strike”. Ma il giudice di pace ha deciso comunque di condannare Ryanair perché “la circostanza eccezionale è rimasta allo stato di mera enunciazione verbale non supportata da alcun riscontro”. Secondo il magistrato la compagnia aveva la possibilità di operare il volo con un aereomobile alternativo. I passeggeri hanno dovuto accumulare diverse ore di ritardo per poi partire. Il legale è riuscito a dimostrare che le compagnie aeree non possono invocare casi fortuiti ed accidenti naturali per esimersi dal prestare un’idonea assistenza ai passeggeri.

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