È una sentenza che farà giurisprudenza quella emessa dal Consiglio di Giustizia amministrativa (Cga) in tema di gare d’appalto e di interdittiva antimafia. Dopo una lunga battaglia giudiziaria, il Cga con sentenza del 26 luglio 2019, ha accolto il ricorso della Eco Burgus,  società consortile s.r.l. di Borgetto, assistita dall’avvocato Salvatore Casarrubia del foro di Palermo, annullando la gara indetta nel 2017 dal Comune di Mazara del Vallo per la raccolta dei rifiuti urbani, per un importo di oltre 26 milioni di euro.

Con un bando pubblicato nel 2017, il Comune di Mazara del Vallo ha avviato la gara per l’aggiudicazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e di altri servizi di igiene pubblica per un importo di 26.146.685,19 euro. Dopo diverse sedute da parte della Commissione di gara (U.R.E.G.A.), è stata stilata la graduatoria che vedeva l’Associazione temporanea d’imprese (ATI) “Senesi s.p.a. (capogruppo) – Eco Burgus s.r.l. (mandante)” primo concorrente classificato. La Commissione, ha quindi proposto l’aggiudicazione dell’appalto in favore dell’Ati Senesi– Eco Burgus s.r.l.

La capogruppo Senesi s.p.a. intanto era stata colpita da un’interdittiva antimafia. Portando il comune di Mazara del Vallo a non procedere all’aggiudicazione in favore del primo classificato (Ati Senesi – Eco Burgus), ma del secondo operatore. Secondo il Comune, infatti, ai sensi dell’art. 94 del codice antimafia (d. lgs. n. 159/2011), “non può procedersi alla stipula di contratti con i soggetti destinatari della interdittiva e secondo quanto previsto dall’art. 95 del richiamato decreto a maggior ragione se l’impresa destinataria del provvedimento è essa stessa mandataria”.

Con ricorso al Tar Palermo, la società Eco Burgus ha sostenuto che l’interdittiva a carico della capogruppo Senesi era stata adottata per fatti e circostanze alle quali la stessa era completamente estranea (peraltro, avvenuti in contesti territoriali dove tra questa e la Senesi non esisteva alcun rapporto).  Pertanto, doveva ritenersi ingiusto, sulla base del principio di responsabilità personale, che gli effetti dell’interdittiva antimafia, adottati nei confronti della capogruppo Senesi, dovessero ripercuotersi negativamente anche in danno della mandante Eco Burgus. Nel ricorso è stato anche  richiamato un precedente del CGA, che “la responsabilità dell’impresa soggetta ad infiltrazione non può che essere personale e soggettiva” (cfr. CGA, sentenza n. 34/2016), tanto più considerata l’autonomia giuridica che distingue le società che fanno parte di un’Ati.

Il Tar non ha però dato ragione alla Eco Burgus che si è rivolta al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia. I giudici questa volta hanno accolto in toto l’appello della Eco Burgus e, per l’effetto, è stato annullato il provvedimento di aggiudicazione dell’appalto in favore della seconda ATI ed è stato dichiarato inefficace il contratto nel frattempo stipulato. I giudici del Cga hanno anche condannato il comune di Mazara del Vallo a risarcire i danni alla società Eco Burgus. Il Comune trapanese ora dovrà procedere «alla stipula del nuovo contratto» in favore della ricorrente vittoriosa.

Secondo il Cga: «Non è sostenibile, nel contesto fattuale e normativo descritto, che l’intera associazione temporanea d’imprese avrebbe dovuto essere esclusa dall’aggiudicazione unicamente perché “responsabile” di essersi associata in raggruppamento temporaneo – al trasparente fine di partecipare ad un appalto pubblico – con una impresa che solamente in momento successivo è stata colpita da un’interdittiva … Né, ancora, si può affermare che nessuna norma consentiva, al fine di salvaguardare l’onorabilità ed il patrimonio degli altri associati, la sostituzione dell’impresa colpita» (cfr. sentenza n. 706/2019).

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