Il 2 ottobre 2025, in sede del Consiglio dei Ministri, sono state approvate le linee generali relative al documento di finanza pubblica che dovranno confluire nella legge di bilancio del 2026. Per quanto riguarda la scuola, il suddetto documento prevede degli interventi specifici negli articoli 106 e 107.
Nello specifico, all’art. 106 del suddetto documento, si interviene sulla modifica del comma 85 dell’art. 1 della legge 107 del 2015, disponendo la regolamentazione relativa alla sostituzione dei docenti assenti fino a 10 giorni nella scuola secondaria di primo e secondo grado e nella scuola primaria sia su posto comune sia su sostegno.
La modifica dell’art.1, comma 85 della legge 107/2015, dispone che, nel caso in cui un docente di ruolo su posto comune della scuola secondaria di I e II grado, il docente che si dovesse assentare fino a 10 giorni, dovrà essere sostituito con altri docenti che fanno parte dell’organico dell’autonomia.
Una procedura totalmente illegittima e molto pericolosa sul piano della sicurezza, sul piano del diritto allo studio, ma anche con ripercussioni sul piano della responsabilità della corretta vigilanza e del controllo delle classi.
Ricordiamo che il D.M. 18/12/1975 dispone delle direttive chiare e precise. Le aule devono essere di altezza non minore a tre metri e almeno 1,96 metri quadrati per singolo alunno. Chi firmerà un ordine di servizio per obbligare una lezione scolastica in un’aula con molti alunni di classi diversi? Invece, di garantire una scuola di qualità e accogliente alle esigenze degli alunni e delle famiglie, pensiamo a risparmiare sulle supplenze?
Il problema va risolto dando maggiore autonomia e flessibilità ai dirigenti scolastici nel disporre interventi mirati con nomine di supplenti reperibili in logo e fino all’avente diritto.
“Bisogna intervenire con la massima urgenza sulle linee generali relative al documento di finanza pubblica riguardo la scuola, per evitare la modifica del comma 85 dell’art. 1 della legge 107 del 2015, in merito alla sostituzione dei docenti assenti fino a 10 giorni nella scuola secondaria di primo e secondo grado e nella scuola primaria sia su posto comune sia su sostegno, un danno non soltanto al servizio reso a scuola agli alunni, ma anche ai docenti precari, togliendo la possibilità di molti periodi di supplenza breve; supplenze che accrescono il loro punteggio annuale su servizio”, così dichiarano Bartolo Pavone Responsabile Provinciale Confintesa L.C. Messina e Giovanni Corrao Responsabile Nazionale Confintesa L.C.
Luogo: Segreteria Nazionale Confintesa Lavoratori della Conoscenza, Via Giovan Battista Vaccarini, 1, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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