Un padrinato di cresima, un bracciante stagionale con un cognome pesante, un ex sindaco che liquida tutto come “ho solo cresimato il figlio del meccanico”. Bastano questi elementi, secondo i giudici amministrativi, per confermare un’interdittiva antimafia contro un’impresa agricola della zona nord della provincia di Siracusa.
La decisione del Tar
Il Tar di Catania ha respinto il ricorso presentato dall’azienda, guidata dalla moglie di un ex sindaco di quel Comune contro il provvedimento della Prefettura di Siracusa che ne aveva bloccato i rapporti con la pubblica amministrazione. La vicenda racconta bene come funziona, nei piccoli centri, il sospetto di contiguità mafiosa.
Le vicende giudiziarie dell’ex sindaco
Al centro della vicenda c’è l’ex sindaco, formalmente estraneo alla gestione dell’impresa intestata alla moglie ma considerato dai giudici il vero gestore di fatto. Nel suo passato due procedimenti penali risalenti: una condanna del 2006 per estorsione e usura, caduta in prescrizione in appello; e un’imputazione più recente per falso e turbata libertà degli incanti, con esiti diversi tra loro — la turbativa d’asta prescritta, il falso invece archiviato per particolare tenuità del fatto. Fatti lontani nel tempo, ha obiettato la difesa. Il Tar non è d’accordo: i reati contestati rientrano tra quelli che la legge considera “spia” di possibile contiguità mafiosa, e la conclusione favorevole del processo penale, spiegano i giudici, non cancella il valore indiziario di quei fatti sul piano amministrativo.
I rapporti di famiglia
Il nodo più delicato riguarda però i rapporti di famiglia, che nella sentenza si intrecciano su tre livelli. Nel 2014 l’ex sindaco fece da padrino di cresima al nipote di un boss locale, riconosciuto come referente di un clan mafioso. Quel nipote è figlio di un uomo che ha un curriculum penale proprio, condannato per stupefacenti nel 2004 e per furto nel 2014, poi coinvolto nel 2022 in un’indagine per associazione mafiosa, estorsione aggravata e turbata libertà degli incanti, ed è proprio quest’uomo che, tra il 2015 e il 2018, lavorò come bracciante stagionale nell’impresa agricola oggi sotto interdittiva.
La tesi
Per la difesa il padrinato è stato un gesto senza significato, uno dei tanti collezionati da un notabile di paese nel corso degli anni. Per il Tar, al contrario, proprio la dimensione ridotta della comunità rende quel legame più pesante, non meno. Il rapporto di lavoro, mai dichiarato dall’ex sindaco durante l’audizione in Prefettura, è stato scoperto solo in seguito dagli investigatori: pochi giorni nel 2015, diversi mesi in ciascuno degli anni successivi. La difesa ha parlato di un’assunzione occasionale, uguale a decine di altre intrattenute dall’azienda con braccianti stagionali. Il TAR non ha accolto la tesi: irrilevante, per i giudici, che il lavoratore non avesse un ruolo apicale nell’impresa, basta la sua semplice presenza tra i dipendenti a costituire un rischio, secondo una linea giurisprudenziale ormai consolidata in materia di interdittive. Respinta anche la richiesta di applicare misure meno severe delle interdittive, quelle previste per i casi di “agevolazione occasionale”: per il Collegio i contatti riscontrati non hanno il carattere episodico richiesto dalla norma.






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