Il Tar di Catania ha rigettato la richiesta di sospensiva proposta dalla Tech, l’azienda di rifiuti vincitrice della gara d’appalto per la gestione del servizio di rifiuti a Siracusa che, nel febbraio scorso, ha ricevuto un’interdittiva antimafia dalla Prefettura di Siracusa. L’impresa, nel dicembre scorso,  aveva vinto il bando del Comune di Siracusa con base d’asta di 118 milioni di euro, 9 milioni in meno rispetto a quello del 2014 ma dopo il provvedimento della Prefettura l’amministrazione di Palazzo Vermexio guidata dal sindaco Francesco Italia ha deciso, circa due mesi fa, di assegnare il servizio alla Tekra, la cui offerta era stata valutata come seconda.

I giudici hanno sostanzialmente riconosciuto valida la ricostruzione elaborata dalla Prefettura sulla scorta delle relazioni delle forze dell’ordine, carabinieri, polizia e guardia di finanza, in merito a presunte connivenze con la criminalità organizzata. La difesa dell’azienda, tra le motivazioni prodotte per smontare questa tesi, ha presentato la richiesta di archiviazione della Procura distrettuale antimafia in un procedimento penale accolta dal gip del tribunale di Catania.

Secondo quanto emerso nel provvedimento del Tar, presieduto da Pancrazio Maria Savasta, estensore Giovanni Giuseppe Antonio Dato, consigliere Giuseppe La Greca, Consigliere, “l’interdittiva non presuppone – si legge nel provvedimento –  la prova di un fatto, ma solo la presenza di una serie di indizi in base ai quali non sia illogico o inattendibile ritenere la sussistenza di un collegamento con organizzazioni mafiose o di un condizionamento da parte di queste”. Inoltre, “i fatti sui quali si fondano – si legge nel provvedimento – i provvedimenti del tipo di quello oggetto di causa possono anche essere risalenti nel tempo nel caso in cui vadano a comporre un quadro indiziario complessivo, dal quale possa ritenersi attendibile l’esistenza di un condizionamento da parte della criminalità organizzata”. Ed ancora “il mero decorso del tempo, di per sé solo, non implica, cioè, la perdita – si legge nel provvedimento – del requisito dell’attualità del tentativo di infiltrazione mafiosa e la conseguente decadenza delle vicende descritte in un atto interdittivo, né l’inutilizzabilità di queste ultime quale materiale istruttorio per un nuovo provvedimento”.

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