Coordinatrice infermieristica vittima di mobbing, il tribunale di Palermo ordina il reintegro

La sezione lavoro del tribunale di Palermo ha disposto il reintegro di una coordinatrice infermieristica in servizio al Policlinico Universitario palermitano nelle proprie mansioni già svolte presso un’unità operativa complessa o, in alternativa, presso un altro reparto con analoga funzione attualmente vacante.

Con provvedimento cautelare d’urgenza, il giudice ha pienamente accolto il ricorso x art. 700 proposto dall’avvocato Massimiliano Fabio, difensore della donna, nel quale si denunciava il progressivo svuotamento delle funzioni concretamente esercitate dalla professionista sanitaria. Quest’ultima, vincitrice di una specifica procedura selettiva indetta nel 2016 e nominata formalmente in virtù dello scorrimento della relativa graduatoria, aveva infatti esercitato con profitto il ruolo di coordinamento in due diverse unità operative dello stesso Policlinico. Tuttavia, a seguito di recenti riorganizzazioni interne, la dipendente era stata di fatto ricollocata in articolazioni organizzative prive della possibilità di esercitare i compiti di gestione e responsabilità precedentemente assegnati, pur continuando a percepire la relativa indennità economica.

Il Tribunale ha quindi ritenuto pienamente sussistente il profilo del periculum in mora, ossia il rischio di un pregiudizio grave e irreparabile durante il tempo necessario ad espletare un giudizio ordinario di merito. Nell’ordinanza viene infatti richiamato come il prolungarsi di una situazione di inattività o di demansionamento di fatto non rappresenti solo una lesione formale, ma sia idoneo a determinare un depauperamento della professionalità acquisita, oltre a compromettere l’equilibrio psicofisico e la vita personale della lavoratrice. Il giudice ha quindi evidenziato come le argomentazioni della difesa si ancorino da un lato a un documentato stato ansioso da stress lavoro-correlato e, dall’altro, a una pacifica utilizzazione della stessa all’interno di strutture che non consentono lo svolgimento dei compiti di coordinamento precedentemente attribuiti.

L’amministrazione ospedaliera ha tentato di difendere il proprio operato facendo leva sulla temporaneità degli incarichi di coordinamento che, secondo la disciplina dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) succedutisi nel tempo, hanno una durata variabile da tre a cinque anni.

Tuttavia, il giudice ha respinto tale impostazione evidenziando che i medesimi incarichi sono rinnovabili fino a una durata complessiva di dieci anni senza necessità di una nuova selezione. Il Giudice ha chiarito che, per interrompere o modificare un incarico di tale rilievo, la contrattazione collettiva impone un atto scritto e rigorosamente motivato, che dia conto di una radicale modifica dell’atto aziendale, di una valutazione negativa delle prestazioni oppure del venir meno dei requisiti oggettivi.

L’azienda non ha prodotto alcuna revoca, confermando implicitamente la titolarità del ruolo in capo alla dipendente tanto da corrisponderle regolarmente il trattamento economico accessorio. Il Tribunale ha inoltre sancito che l’omesso svolgimento delle mansioni costituisce un chiaro inadempimento contrattuale da parte dell’azienda ospedaliera, in quanto le funzioni di coordinamento comportano un «surplus qualitativo» legato all’assunzione di specifiche responsabilità gestionali, assistenziali e formative, il cui azzeramento è foriero di danni professionali, reputazionali e alla salute.

Respinte inoltre le contestazioni dell’Azienda circa la mancata partecipazione della lavoratrice a una successiva procedura selettiva indetta nel 2023, dal momento che la normativa contrattuale prevede la possibilità di riassegnazione anche senza concorso in specifiche ipotesi di riorganizzazione.
Verificata l’effettiva disponibilità di un posto vacante di coordinamento, circostanza rimasta incontestata, il Tribunale ha pronunciato la condanna all’immediato reintegro della professionista nelle funzioni operative di coordinamento ed alla rifusione delle spese di lite in favore della lavoratrice.