Il giudice di pace di Avola, Fabio Nuzzaci, ha condannato il Comune di Avola e la Sogert al pagamento delle spese in merito al ricorso presentato da un utente contro l’avviso di accertamento che gli era stato recapitato nei mesi scorsi legato al pagamento di una cartella del servizio idrico. Per il giudice al ricorrente spettano “complessivi €. 461,50 di cui €. 125,00 per spese e €. 336,50 per compensi, oltre spese generali, cpa ed iva come per legge” si legge nel dispositivo.

La vicenda

Il caso, che coinvolge almeno un centinaio di residenti di Avola, esplose intorno a dicembre dello scorso anno quando la Sogert, una società privata, venne incaricata dal Comune di compiere dei controlli sulla riscossione delle imposte del servizio idrico del 2021 e degli anni precedenti.  Numerose furono le cartelle arrivate all’utenza e ne nacque una polemica perché in tanti asserivano di aver già provveduto a pagare e così l’amministrazione decise di annullare i provvedimenti in autotutela. Non è bastato, però, a fermare i ricorsi, arrivati sul tavolo del giudice.

La memoria del Comune al giudice di pace

“L’ufficio Tributi dell’ente, di concerto con la Sogert Spa, hanno provveduto e stanno continuando a
provvedere a tali approfondimenti e verifiche, ed , ad oggi ,su segnalazione dei cittadini, hanno già emesso diverse centinaia di provvedimenti di sgravio per il servizio idrico che sono stati ritualmente consegnati ai cittadini e il concessionario ha emesso provvedimenti di annullamento in autotutela” si legge nella memoria del legale incaricato dal Comune di Avola dopo il ricorso degli utenti, almeno un centinaio, al giudice di pace.

Il nodo delle spese

Mentre gli utenti, attraverso i loro legali,  hanno chiesto il pagamento delle spese, da parte sua il Comune ha insistito sulla loro compensazione. “L’art. 92 cpc prevede che il giudice con la sentenza che chiude il processo,possa compensare le spese di lite quando sussistono gravi ed eccezionali ragioni, che il decidente deve esplicitamente
indicare nella decisione” hanno indicato i legali del Comune di Avola.

Le motivazioni del giudice

Nel dispositivo, il giudice ritiene che “la cessazione della materia del contendere, quale evento preclusivo della
pronuncia giudiziale, nel caso in specie è configurabile, in quanto è sopravvenuta una situazione che ha eliminato completamente ed in tutti i suoi aspetti la posizione di contrasto tra le parti” ma allo stesso tempo sostiene che “ciò, però, non preclude la decisione sulle spese di lite, che deve avvenire facendo ricorso alla regola della soccombenza virtuale”.

La città che vorrei

Sulla vicenda degli accertamenti si è spesa l’associazione La città che vorrei, che, nei mesi scorsi, ha anche organizzato degli incontri pubblici. “Dai motivi delle decisione – dicono dall’associazione La città che vorrei – che abbiamo riportato sopra si evince che la nostra posizione è stata corretta. I nostri concittadini hanno trovato conforto in questa Associazione che ha saputo indicare la strada e i rimedi giusti per la tutela dei loro diritti. Un grazie sincero ai nostri soci avvocati per il loro contributo determinante in questa vicenda” .